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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.06.2009 30.2008.49

16 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·648 parole·~3 min·2

Riassunto

Circolare alla guida di una vettura utilizzando un telefono privo di dispositivo "mani libere"

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.49 4230/807

Bellinzona 16 giugno 2009    

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 8 febbraio 2008 n. 4230/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 5 marzo 2008 presentate della Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 8 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo TG __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Con rapporto di contravvenzione 21 dicembre 2007 la Polizia Comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.

                                         La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni”.

                                 3.     L’insorgente, oltre a contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, sostiene che “come specificato nelle due lettere inviate alla polizia comunale di __________, il fatto non sussiste, visto che da anni uso l’auricolare.

                                         Ho chiamato più volte la gendarmeria di __________, senza mai trovare una persona all’altro capo del filo” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008).

                                         Anche nelle ulteriori osservazioni formulate il 20 marzo 2008 egli ribadisce che “dopo aver fatto opposizione in forma scritta, menzionando chiaramente di un dispositivo auricolare, come risposta ho ricevuto la copia della prima intimazione. L’app. __________ non si è nemmeno degnato di rispondermi: - No signor __________, lei non aveva l’auricolare!”.

                                         Di fatto, l’agente denunciante non si è neppure confrontato con tale doglianza, dilungandosi nel confutare di essere stato contattato telefonicamente (sebbene anche questo giudice abbia tentato invano e a più riprese di raggiungerlo).

                                         Considerata la versione lineare e non sospetta del ricorrente circa l’inoltro alla Polizia di due lettere, non confermata, ma neppure smentita dall’agente, non vi è motivo di dubitare di tale circostanza (nonostante le stesse non siano state prodotte con il gravame).

                                         È quindi a torto che la Sezione della circolazione ha ritenuto che “non sono state presentate osservazioni”.

                                 4.     E' indubbio che la mancata presa in considerazione di tali scritti viola il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Const.) e che la Sezione della circolazione si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.

                                         Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

                                         Stando così le cose la decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.

                                         Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost.; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.  

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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