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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2009 30.2008.33

18 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,024 parole·~5 min·5

Riassunto

Posteggio su una linea vietante la fermata

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.33 1484/807

Bellinzona 18 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 25 gennaio 2008 n. 1484/807 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata”.

                                         Fatti accertati il 9 novembre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee gialle continue dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto volontario – e di riflesso il parcheggio (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC) – nel posto indicato (art. 79 cpv. 6 OSStr). E’ altresì vietato fermarsi dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio su una linea vietante la fermata fino a 60 minuti, l'allegato all'Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 241.1).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata in via __________ ad __________.

                                 4.     Il ricorrente non contesta di aver lasciato il suo veicolo sulla linea in questione, ma si giustifica nel seguente modo: “con la presente vorrei chiedere la revoca della multa sopraccitata in quanto il sottoscritto stava scaricando materiale pesante presso un residente in via __________. Essendo occupati tutti i parcheggi nelle prossimità dell’abitazione, per agevolare il trasporto a mano di oggetti pesanti il sottoscritto si è permesso di sostare il tempo necessario allo scarico avendo comunque premura di non disturbare la viabilità.” (cfr. osservazioni 3 dicembre 2007)

                                 5.     Chiamato a esprimersi sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha precisato che “durante il 1. controllo alle ore 21.15 e il 2. controllo [alle] ore 21.40 non vi è stato nessun movimento di carico e scarico.” (cfr. contro-osservazioni 13 dicembre 2007).

                                 6.     Ciò posto, va detto che in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia o di persone abilitate al rilevamento di infrazioni della circolazione stradale non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         In concreto, l’agente ha eseguito una constatazione del traffico stazionario e quindi di facile momento, potendo accertare che il veicolo era stazionato sulla linea vietante la fermata in due distinte occasioni a 25 minuti di distanza una dall’altra, senza che si potesse notare una qualsivoglia operazione di carico o scarico.

                                         Il ricorrente produce la dichiarazione di una ditta, secondo la quale egli doveva prestare “un servizio di trasporto di diverso materiale per il nostro ufficio”. Ora, al di là del perlomeno inconsueto orario per effettuare una consegna a un ufficio, si nota che questa affermazione è in netto contrasto con quanto sostenuto in un primo momento dall’insorgente, ossia di aver dovuto scaricare del materiale pesante nell’abitazione di un residente in via __________ (cfr. osservazioni 3 dicembre 2007). Desta altresì perplessità la durata della presunta operazione di scarico, ritenuto che il veicolo non era certo un mezzo pesante (autocarro o furgone), ma un’utilitaria.

                                         Non va neppure dimenticato che chi è ufficialmente abilitato all’accertamento delle infrazioni ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di riportare gli eventi in modo fedefacente, pena la revoca dell’autorizzazione.

                                         In definitiva, la versione dell’agente appare ben più credibile di quella dell’insorgente.

                                         Si rileva di transenna che anche se si volesse dar credito alla versione di quest’ultimo, egli avrebbe comunque commesso un’infrazione, perché la demarcazione in questione vieta in primo luogo la fermata.

                                 7.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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