Incarto n. 30.2008.296 33825/804
Bellinzona 11 agosto 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 dicembre 2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 12 dicembre 2008 n. 33825/804 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 22 dicembre 2008 della CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo __________ non ha osservato l’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali”.
Fatti accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 e 2 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 33 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata (cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve inoltre badare alle persone che salgono e scendono (cpv. 3).
L’art. 33 LCStr viene concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv. 1 di questa norma, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 140.- (infrazione n. 337).
3. In applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essere venuto meno all’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali durante un tragitto in macchina compiuto l’11 agosto 2008. L’infrazione, secondo il rapporto di contravvenzione, sarebbe avvenuta a __________, in via __________, alle ore 17.25.
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta le circostanze di tempo riportate nel rapporto di contravvenzione, rilevando di essere giunto alla meta della corsa effettuata il giorno dei fatti (__________, I) poco prima delle ore 20.29 (il momento, registrato dalla ricezione, del suo ingresso nel locale casinò).
Tale orario di arrivo escluderebbe che egli, l’11 agosto 2008, abbia potuto attraversare __________ nel momento indicato dall’agente denunciante. La distanza tra __________ e __________, a suo dire percorribile in non meno di 4 ore di macchina, presupporrebbe infatti un passaggio a __________ ben prima delle ore 17.25.
5. Premesso che, dopo l’iniziale contestazione (scritto 16 settembre 2008 all’indirizzo della polizia comunale), l’insorgente ha espressamente riconosciuto di avere commesso l’infrazione imputatagli (scritto 22 ottobre 2008 nuovamente all’indirizzo della polizia comunale), non vi è nemmeno ragione di ritenere che il giorno e l’orario riportati nel rapporto di contravvenzione non siano quelli corretti.
Da un lato, RI 1 ha in effetti dato atto di essersi messo alla guida della propria vettura il giorno dei fatti (11 agosto 2008), senza minimamente contestare di essere passato da __________ nel suo tragitto verso __________. D’altra parte, al contrario di quanto egli sostiene, l’accertato arrivo a __________ attorno alle ore 20.29 non è per nulla incompatibile con il precedente transito lungo __________ alle ore 17.25. Le due località sono in effetti separate da poco più di 200 km, distanza che è senz’altro possibile percorrere in 3 ore di macchina (come gli appositi calcolatori di itinerario reperibili su internet suggeriscono).
6. Il ricorso - infondato va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 33, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).