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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.08.2009 30.2008.29

20 agosto 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,201 parole·~11 min·3

Riassunto

Incenerire rifiuti di cantiere presso i magazzini di una ditta

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.29 2824/UPA

Bellinzona 20 agosto 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da

RI 1 difeso da: Avv.

contro

la decisione 23 gennaio 2008 n. 2824/UPA emessa dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 27 febbraio 2008 presentate dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto

                                 A.     La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo con decisione 23 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10’000.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 160.-, per aver proceduto all’incenerimento di rifiuti di cantiere presso i magazzini della __________ a __________ (cfr. rapporto di contravvenzione 21 dicembre 2008).

                                         Fatti accertati il 15 dicembre 2007 in territorio di __________ alle ore 13.15.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1, 26a, cifre 521 e seguenti dell’allegato 3 e cifra 3 dell’allegato 5 OIAt, nonché dall’art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, una congrua riduzione della multa.

                                 C.     La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     A norma dell’art. 30c cpv. 2 LPAmb, i rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

                                         Scopo dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt).

                                         Giusta l’art. 26a OIAt, i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

                                         Negli impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti (cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt).

                                         Secondo la cifra 3.31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

                                         Per la cifra 3.31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

                                         Per la cifra 3.31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (n. 1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (n. 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a (n. 3).

                                         Chiunque, intenzionalmente, incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti, è punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (cpv. 2).

                                 3.     Nella presente fattispecie l’autorità di prime cure attribuisce la responsabilità al multato, per la sua qualità di amministratore unico della società, dell’incenerimento di scarti di cantiere. La decisione impugnata si fonda sul rapporto di segnalazione 18 dicembre 2007 della Polizia Comunale di __________ e sulla documentazione fotografica, scattata tre giorni dopo i fatti, a suffragio del tipo di materiale usato come combustibile.

                                         L’agente accertatore ha così descritto il suo intervento:

                                         “Sabato __________ alle ore 13.15 sono intervenuto dove ci sono i magazzini della __________ in quanto si notava la presenza di un fuoco dalle notevoli dimensioni.

                                         Sul posto infatti era presente il signor __________ che si trovava alla guida di un escavatore con il quale stava gettando scarti di legname proveniente da cantieri sopra un fuoco.

                                         Si poteva costatare che era presente una notevole quantità di brace e le dimensioni dell’ammasso che ardeva alla base erano di circa metri 2.0 x 2.0, per un’altezza di circa un metro.

                                         Da parte mia il signor __________ è sta[t]o avvisato che [è] assolutamente vietat[o] bruciare qualsiasi tip[o] di rifiuti e di conseguenza lasciare spegnere il fuoco. (…) In data odierna sono state scattate delle fotografie del materiale usato come combustibile”.

                                 4.     Con scritto __________, l’insorgente, amministratore unico della __________ (e della __________), ha ammesso la presenza del fuoco, ma si è giustificato, asserendo che lo stesso è stato acceso – pratica abituale, a suo dire, nei cantieri – per poter dare un supporto calorico agli operai che stavano ordinando il magazzino. Egli ha però specificato che non sono stati bruciati rifiuti, ma solo legna. Nelle successive osservazioni __________ ha poi soggiunto che il rogo è stato spento subito in presenza dell’agente.

                                         Tuttavia, il ricorrente contesta la decisione nei suoi confronti sostenendo la mancata consapevolezza di quanto veniva effettuato dal suo dipendente e quindi l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla condanna penale. Nel gravame egli ribadisce inoltre che nessun operaio ha mai bruciato scarti da cantiere con l’intenzione di eliminarli illecitamente, trattandosi semmai di una negligenza.

                                         Egli ritiene pertanto che l’importo della multa sia del tutto sproporzionato, tenuto altresì conto del fatto che, quand’anche fosse stato effettivamente bruciato il quantitativo indicato dall’agente (le foto accluse al rapporto di segnalazione non dimostrerebbero in proposito alcunché), si tratterebbe in ogni caso di un quantitativo ristretto.

                                 5.     A mente dell’art. 6 cpv. 1 DPA – applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb – se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

                                         Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (art. 6 cpv. 2 DPA).

                                         L’art. 6 cpv. 3 DPA stabilisce che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

                                         Nel caso in esame l’insorgente, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ (come pure della __________), è l’organo esecutivo della predetta società; di conseguenza è perseguibile nel senso dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA testé citati.

                                         Per dottrina e giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza dell’infrazione (cfr. Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16). Ciò comporta che una persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per la commissione di un reato avvenuto nell’ambito delle attività della persona giuridica in questione.

                                         Deve essere considerato perturbatore non solo chi ha cagionato il perturbamento o il pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato luogo alla situazione lesiva (DTF 91 I 302).

                                         Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico, aveva l’obbligo di sorvegliare l’attività della società, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto tutti gli aspetti connessi alla sua gestione. Responsabile per i pericoli derivanti da una determinata situazione è in primo luogo, secondo l’unanime dottrina, il proprietario della cosa dalla quale è scaturito il problema, rispettivamente colui che ha la disponibilità fattuale sulla stessa, ad esempio l’inquilino, l’affittuario o l’amministratore (cfr. Drews-Wacke, Allgemeines Polizeirecht, 7a ed., pag. 235, DTF 101 Ib 410).

                                         Ne consegue che, nonostante l’insorgente non fosse informato del focolare – delle cui dimensioni non v’è per altro motivo di dubitare, non potendo certo essere il frutto della fantasia dell’agente – avrebbe dovuto e potuto perlomeno istruire i suoi dipendenti sul tipo di legname adatto alla combustione secondo la legislazione federale e cantonale in materia. L’insorgente avrebbe dovuto prendere questa precauzione anche perché, come da lui stesso ammesso, è abitudine accendere dei fuochi nei cantieri al fine di riscaldarsi.

                                         In effetti è un dato di fatto che il fuoco sia stato acceso con scarti di legname da cantiere da persone per il cui operato il ricorrente è oggettivamente responsabile.

                                         Nulla cambia per il fatto che il reato sia stato commesso dai dipendenti e dal ricorrente per negligenza, in quanto l’azione in questione è punibile anche in una simile fattispecie (art. 61 cpv. 2 LPAmb; Hauri, op. cit., pag. 18).

                                 6.     Di transenna, non va certo sottovalutata la modalità utilizzata dal dipendente per poter buttare la legna sul fuoco (cfr. rapporto di segnalazione __________ ciò che fa sorgere qualche dubbio sulla veridicità della giustificazione addotta. Infatti, come a giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure, mal si comprende come un semplice “fuocherello” acceso unicamente per scaldarsi abbia una dimensione di circa 4 mc e necessiti di un aiuto meccanico per essere alimentato. Anche la documentazione fotografica agli atti, scattata qualche giorno dopo i fatti a testimonianza del tipo di materiale incenerito, appare alquanto sintomatica.

                                         Da ultimo, merita di essere analizzato anche lo scopo sociale della società. Infatti, la __________ ha quale scopo “la gestione e la promozione di ogni genere di trasporto in particolare il trasporto in discarica di ogni tipo di materiale; i riciclaggi; l’esecuzione di scavi, movimenti di terra, arginature; trasporto, lavorazione e vendita di materiali inerti per l’edilizia ed il genio civile; il noleggio di macchinari e l’acquisto di immobili. Ogni attività atta a promuovere lo scopo sociale”. Non vi è chi non veda che incenerire una parte di legname da cantiere invece di portarlo in discarica potrebbe trasformarsi in un guadagno di tempo e denaro per la suddetta società.

                                 7.     Sulla scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non sussiste dubbio alcuno circa la commissione da parte del ricorrente dell’infrazione rimproveratagli, seppur per negligenza (non essendo sufficientemente dimostrata l’intenzionalità, al di là degli indizi testé evocati).

                                         Ciononostante la pena proposta appare essere troppo severa. Va infatti rilevato che da informazioni assunte presso l’autorità di primo grado al signor __________, autore materiale dell’infrazione, non è stata inflitta nessuna multa; inoltre la stessa non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente.

                                         D’altro canto non si può dimenticare che quest’ultimo è l’unico organo della società e deve sopportare responsabilità maggiori rispetto a un dipendente.

                                         Tutto ciò considerato, si giustifica pertanto condannare l’insorgente a una multa di fr 3’000.-, lasciando invariati gli oneri di primo grado.

                                         La tassa di giustizia e spese della presente procedura vanno poste a carico della parte soccombente (art. 15 LPContr). L’esito del gravame induce a prelevare oneri ridotti.

per questi motivi,                visti gli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg dell’allegato 3 e cifra 3 dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb; art. 6 DPA, art. 1 e segg LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 3’000.-, oltre agli oneri di primo grado di complessivi fr. 160.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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