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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.04.2010 30.2008.288

9 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·892 parole·~4 min·2

Riassunto

Posteggiare, omettendo di mettere in marcia il parchimetro

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.288 29329/809

Bellinzona 9 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 novembre 2008 presentato da

,

contro

la decisione 31 ottobre 2008 n. 29329/809 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 9 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione 31 ottobre 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”, il 10 giugno 2008 in territorio di __________;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

                                         che la CRTE 1, con comunicazione 9 marzo 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

                                         che il segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 prima frase OSStr);

                                         che chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); in caso di omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3);

                                         che la CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro; la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________;

                                         che l’insorgente contesta l’infrazione ascrittale, asserendo quanto segue:

                                         “[…] Devo precisare che lavorando all’ospedale __________ (2 giorni alla settimana) mi ero accorta che questo parchimetro non funzionava da diverse settimane avendo anche sulla macchinetta un avviso di “GUASTO”.

                                         In quel giorno ho posteggiato [la] mia macchina e me ne sono accorta che ancora il parchimetro non riceveva le monete, quando sono arrivata dopo 2 ore al posteggio, c’era già la multa. Ho telefonato immediatamente a voi, anche perché mancavano pochi minuti alle ore 16.00 e l’agente di turno mi ha chiesto di portare in quello stesso giorno la multa, che malgrado stess[e] chiudendo lo sportello mi aspetterebbe per risolvere la questione, cosa che ho fatto subito.

                                         Spiegai all’agente cos’era successo, raccontando il fatto di questo parchimetro non funzionante da alcune settimane (l’agente non era a conoscenza di questo guasto) e lui mi ha rassicurato che avrebbe parlato con chi di diritto e mi avrebbero tolto questa multa. Sono tornata a casa mia serena e non ci ho pensato più e adesso con grande sorpresa ricevo la notifica (già con l’apposito cedolino di versamento) della contravvenzione!” (cfr. comunicazione per posta elettronica del 25 novembre 2008 alla Polizia comunale, acclusa al gravame);

                                         che chiamata a esprimersi sulle giustificazioni addotte dalla multata, l’autorità inquirente ha tra l’altro affermato che:

                                         “in merito al fatto che la signora __________ si è presentata presso i nostri servizi segnalando il mancato funzionamento del parchimetro da parte nostra comunichiamo che in questi casi si comunica al contravventore che si procede ad accertare quanto segnalato ma che se ciò non corrisponde al vero si dà avvio alla procedura: di conseguenza questo significa che i controlli hanno permesso di appurare il corretto funzionamento dell’apparecchio” (cfr. scritto 27 febbraio 2009);

                                         che tuttavia la generica affermazione di cui sopra – che non conferma ma neppure smentisce la versione della ricorrente, alla quale è senz’altro nota la situazione in loco, giacché lavora nel vicino nosocomio – non permette di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che nel caso concreto i fatti si siano svolti come da lei esposto; del resto, mal si spiegherebbe l’immediata reazione da lei descritta, che avrebbe potuto, se del caso, essere facilmente smentita dall’agente denunciante;

                                         che in definitiva nulla induce a dubitare di quanto addotto dalla ricorrente (rafforzato peraltro dalla conoscenza diretta di questo giudice, che, in un periodo di poco precedente ai fatti, ha potuto constatare che il parchimetro in questione è stato lungamente fuori uso); tant’è che la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

                                         che di conseguenza si giustifica di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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