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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.07.2009 30.2008.2

22 luglio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,764 parole·~14 min·3

Riassunto

Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori: omettere di iscrivere un camoscio sul foglio di controllo

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.2 129/210

Bellinzona 22 luglio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con __________ in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre 2007 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1,

contro

la decisione 7 dicembre 2007 n. 129/210 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 15 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in qualità di cacciatore:

                                         -   il 26 agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della propria arma da caccia marca Merkel cal. 7 mm Rem no. K1053;

                                         -   tra il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________;

                                         -   il 31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________) per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);

                                         -   il 31 agosto fatto uso della teleferica __________ per il proprio trasporto con l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);

                                         -   il 1° settembre abbattuto un camoscio maschio di 1 anno e mezzo (anzello) omettendo d’iscrivere sul foglio di controllo data e ora dell’abbattimento.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo che la multa sia ridotta a un importo massimo di fr. 50.- per la sola omissione di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 18 cpv. 2 LCC il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

                                         Sulla scorta di tale delega, l’art. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31 agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).

                                         Giusta l’art. 20 LCC il Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

                                         In tal senso, l’art. 50 cpv. 1 vRALCC (rimasto pressoché invariato nell’attuale versione) prescrive che l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano tuttavia in considerazione).

                                         Per l’art. 53 lett. a vRALCC (rimasto invariato nell’attuale versione) è inoltre vietato l’uso delle funivie ad eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54.

                                         Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato (art. 11 LCC).

                                         In particolare, l’art. 29 lett. a vRALCC sancisce che al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (prima frase).

                                         Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________) per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al 31 agosto 2007, vigilia dell’apertura di caccia, giorno in cui ha fatto dapprima uso di un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ Monte e quindi della teleferica sopraccitata per il proprio trasporto, con l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).

                                         L’autorità gli rimprovera altresì di aver abbattuto un camoscio anzello maschio il 1° settembre 2007, omettendo di iscrivere immediatamente sul foglio di controllo data e ora dell’abbattimento.

                                 4.     Il ricorrente contesta tutti gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di effettuare l’iscrizione completa sul foglio di controllo, omissione a suo dire riconducibile a una mera dimenticanza (cfr. osservazioni 31 ottobre 2007 al rapporto di contravvenzione), e per la quale chiede che la multa sia fissata in

fr. 50.- al massimo. In merito agli altri addebiti, egli sostiene anzitutto che essendo il suo fucile stato privato della culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma. Verrebbero conseguentemente a cadere le infrazioni relative al trasporto e alla custodia (tanto più che la cascina era chiusa a chiave). Pretende altresì che non troverebbero applicazione i divieti sul trasporto proprio e delle armi con teleferica o con auto sanciti dalla legislazione venatoria, nella misura in cui ha agito 4 giorni prima della caccia, senza avere con sé un’arma, e non era quindi da considerare cacciatore, bensì un comune cittadino; donde una disparità di trattamento e l’incostituzionalità dei divieti.

                                         In merito all’utilizzo della teleferica il 31 agosto 2007, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione egli specificava che:

                                         “Sono salito (il 31 agosto 2007, ndr) sulla teleferica perché ad un certo punto del tragitto vi erano delle carrucole da controllare, (…). E visto che era il pomeriggio presto sono ridisceso cercando funghi visto che era il momento buono e che era l’ultimo giorno prima della chiusura temporanea”.

                                         Da quanto asserito nel gravame si desume che, sempre alla vigilia di caccia, sarebbe poi risalito a piedi, a quasi due ore di cammino dalla fine della strada, portando con sé la culatta.

                                 5.     Occorre anzitutto chinarsi sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma incustodita) e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le tesi diametralmente opposte dell’insorgente e dell’autorità.

                                         L’insorgente, come detto, sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 5 lett. c cifra 2 OArm – non è un’arma. Sulla custodia dell’arma, dipartendosi da un’interpretazione storica dell’art. 26 LArm (che non esige una custodia delle armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di quanto la legislazione gli impone (con riferimento all’art. 47 cpv. 1 OArm che impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dell’arma per le armi a raffica). Quanto al trasporto dell’arma, movendo dal presupposto che non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato l’applicabilità della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza dell’autorità di prime cure a sanzionare; dall’altro lato lamenta in sostanza la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (richiama in proposito l’art. 107 Cost., che affida alla Confederazione l’incarico e la competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi), come pure una disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire della montagna senza divieti.

                                         L’autorità di prime cure, dal canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di un’arma da decorazione, un’arma vera e propria, integralmente funzionante e modificabile in modo da renderla inidonea al tiro. A mente dell’autorità, l’art. 47 RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm, concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il divieto va letto soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è facilmente occultabile e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di spostarsi senza il fucile e quindi dare nell’occhio (cfr. osservazioni, pag. 3).

                                 6.     In concreto, non senza rilevare che appare alquanto curioso che l’insorgente, in occasione del verbale di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa, la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle disposizioni della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò che l’insorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).

                                         Ne segue che la legislazione sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle disposizioni deroganti della legislazione venatoria.

                                         La LCP del 20 giugno 1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).

                                         In sintonia con siffatto quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC (il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC. Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali (indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa), finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia, rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi autorizzati.

                                 7.     Ciò premesso, trattandosi dell’interpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare riferimento alla definizione contemplata dalla Legge sulle armi.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco).

                                         Come si evince dalla sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi, dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia; art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili (tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali: il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a sparare con una semplice modifica.

                                         Di più. Sulle modalità di detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi, prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne segue che la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria. Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a separare la culatta dal resto dell’arma.

                                 8.     Neppure giova all’insorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti l’apertura della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.

                                         È infatti pacifico – e per di più ammesso in apertura nel gravame (“in previsione della stagione venatoria, in data 26 agosto 2007, (…)”; cfr. ricorso, pag. 2, punto 1) – che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano intese a preparare il soggiorno a scopo di caccia.

                                         In merito al trasporto proprio con la teleferica, si noti che anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi dell’insorgente per cui sarebbe salito “perché a un certo punto del tragitto vi erano delle carrucole da controllare” (tesi neppure confermata dal manovratore, il quale, a detta degli agenti della caccia, avrebbe eseguito personalmente dei lavori di manutenzione il mattino stesso; cfr. esposizione dettagliata dei fatti 5 settembre 2007), non può essere disatteso che egli si stava recando in un luogo in cui l’indomani avrebbe poi esercitato l’attività venatoria. L’infrazione risulta per ciò sola adempiuta, a prescindere dal preteso scopo “primario” del viaggio.

                                         Non ne va diversamente per quanto riguarda l’uso del veicolo sulla strada vietata ai cacciatori.

                                         In proposito, si rileva che appare alquanto dubbiosa e comunque non suffragata da alcun riscontro probatorio, l’allegazione secondo cui “il pomeriggio presto (dopo le ore 14.50, stando alla predetta esposizione dei fatti, ndr) sarebbe ridisceso cercando funghi visto che era il momento buono (attività perlomeno strana considerato che notoriamente a quell’ora i “fungiatt” hanno già raccolto tutto, ndr), e che era l’ultimo giorno prima della chiusura temporanea”. Si deve pertanto concludere che lo spostamento era direttamente connesso con l’esercizio della caccia il 1° settembre 2007.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

                                 9.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 18 e 21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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