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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2009 30.2008.193

10 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,315 parole·~7 min·3

Riassunto

Permettere l'apertura di un esercizio pubblico malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.193 08 91/202

Bellinzona 10 dicembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 agosto 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a

contro

la decisione 22 agosto 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora Sezione della popolazione), Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 10 settembre 2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1, in qualità di gestore del __________ a __________, una multa di fr. 280.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione dell’Ufficio permessi;

                                         che la risoluzione si fonda sul rapporto di segnalazione redatto dall’Ufficio permessi in data 19 maggio 2008 ed è stata emessa in applicazione degli art. 3, 28 e 66 Les pubb, 78 e 79 RLes pubb;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 28 agosto 2008, con il quale chiede di riesaminare il caso;

                                         che nelle sue osservazioni 10 settembre 2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione postula la reiezione del gravame;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 3 cpv. 1 Les pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito soltanto se il proprietario dell’immobile è in possesso della patente corrispondente (lett. a) e se il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28 (lett. b);

                                         che il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza (art. 15 Les pubb);

                                         che, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Les pubb, la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;

                                         che il gestore è l’imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone) responsabile della conduzione dell’esercizio pubblico (art. 75 cpv. 1 RLes pubb);

                                         che il gestore presenta all’Ufficio dei permessi la domanda di autorizzazione a gestire un esercizio fornendo le informazioni necessarie e producendo la documentazione richiesta

                                         che la domanda di autorizzazione a gestire deve contenere le seguenti indicazioni: genere e nome dell’esercizio, ubicazione e numero del mappale, generalità del titolare della patente, del gestore e del gerente, inizio attività (art. 77 RLes pubb);

                                         che, per quanto riguarda il gerente, la domanda di autorizzazione a gestire deve essere corredata dai seguenti documenti: estratto del casellario giudiziale, dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l’inesistenza di attestati di carenza di beni o procedure fallimentari, certificato medico dal quale risulti che l’interessato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio, certificato di capacità professionale o titolo parificato, permesso di domicilio o di dimora che lo autorizzi ad assumere la responsabilità di gerente, se straniero (art. 78 RLes pubb);

                                         che ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve essere notificata all’Ufficio dei permessi (art. 79 cpv. 1 e 2 RLes pubb);

                                         che, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2);

                                         che, giusta l’art. 80 RLes pubb, il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto della legge e dei regolamenti;

                                         che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb). Solo così vi è la garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio pubblico sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, ecc.), come sancito dall’art. 81 RLes pubb;

                                         che le infrazioni alla legge sugli esercizi pubblici ed al relativo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10’000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb);

                                         che, a sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb, sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;

                                         che, come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato il ricorrente, nella sua qualità di gestore del __________ di __________, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione dell’Ufficio permessi (cfr. intimazione di rapporto di contravvenzione 6 giugno 2008);

                                         che, dalla documentazione versata agli atti, risulta che l’autorizzazione provvisoria alla gestione dell’esercizio pubblico in questione è scaduta il 31 marzo 2008;

                                         che in data 1 aprile 2008 l’Ufficio dei permessi ha avvertito il ricorrente che se, dopo l’esame di una regolare domanda, non fosse stato in grado di autorizzare il conferimento della gerenza entro 5 cinque giorni, sarebbe stata ordinata la chiusura dell’esercizio pubblico;

                                         che, con scritto del 17 aprile 2008, l’Ufficio dei permessi, preso atto dell’istanza del 5 aprile 2008 con la quale è stato chiesto di autorizzare il conferimento della gerenza alla signora __________ dall’1 aprile 2008, ha invitato il ricorrente a completare la stessa, trasmettendo l’estratto del casellario giudiziale ed il certificato medico di quest’ultima;

                                         che, con lettera del 5 maggio 2008, l’Ufficio dei permessi ha assegnato all’insorgente un termine di 5 giorni per inoltrare i documenti richiesti, pena l’adozione delle sanzioni del caso;

                                         che in data 19 maggio 2008 l’Ufficio dei permessi ha nuovamente invitato il ricorrente a produrre l’estratto del casellario giudiziale della gerente e gli ha pure comunicato che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura contravvenzionale per aver tenuto aperto l’esercizio pubblico dal 1. aprile 2008 senza la preventiva autorizzazione;

                                         che l’insorgente nel proprio gravame riconosce che la consegna dei documenti necessari per il rilascio del permesso non è avvenuta nei termini stabiliti dall’Ufficio dei permessi. A suo dire, il ritardo è dovuto alle difficoltà a reperire un gerente disposto ad assumersi i compiti di sua competenza al 100%. Egli chiede perciò di rivalutare la sua posizione;

                                         che, visto quanto precede, il ricorrente si è quindi reso colpevole dell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prima istanza;

                                         che le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie, tantomeno permettono di ridurre la sanzione, ritenuto che la stessa è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 15, 28 e 66 Les pubb; 75 segg. RLes pubb, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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