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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.06.2009 30.2008.19

15 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,232 parole·~6 min·3

Riassunto

Circolare con veicolo al quale sono state apportate modifiche, senza sottoporlo a nuovo esame

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.19 3458/802

Bellinzona 15 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 1 febbraio 2008 n. 3458/802 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 12 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                         che la CRTE 1 con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 1° dicembre 2007 in territorio di Taverne:

                                         “Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (cerchioni, porte e spoiler anteriore) senza sottoporla a nuovo esame. Inoltre il veicolo aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti e l’apparecchiatura elettrica in disordine”.

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 109 cpv. 1 e 219 cpv. 2 lett. f OETV;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

                                         che la CRTE 1, nelle osservazioni 12 febbraio 2008, propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza;

                                         che per l’art. 34 cpv. 2 OETV il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli; i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego;

                                         che è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. f OETV);

                                         che per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni;

                                         che gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

                                         che per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione obbligatori, secondo l’art. 109 cpv. 1 lett. a OETV, devono essere fissati stabilmente sul davanti i seguenti dispositivi di illuminazione e catarifrangenti: due fari di profondità, due fari a luce anabbagliante e due fari di posizione;

                                         che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato di aver circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate modifiche (cerchioni, porte e spoiler anteriore) senza sottoporla a nuovo esame; inoltre il veicolo aveva due copertoni privi di rilievi antiscivolanti e l’apparecchiatura elettrica in disordine;

                                         che l’insorgente contesta gli addebiti mossigli, ad eccezione di quello relativo all’apparecchiatura elettrica non conforme; in particolare egli asserisce che i cerchioni, le porte e lo spoiler anteriore “sono omologati”;

                                         che a sostegno del suo assunto produce un attestato originale del 2 marzo 2006 rilasciato dal Dynamic Test Center avente per oggetto il sistema di apertura (come pure una perizia del laboratorio di prove TÜV in gran parte illeggibile), una dichiarazione della Carrozzeria __________ attestante che nel settembre 2005 sono state apportate modifiche all’estetica esterna, alcuni formulari della competente autorità di immatricolazione relativi a modifiche iscritte sulla licenza di circolazione del veicolo (volante, paraurti e minigonne) e, infine, l’illustrazione del paraurti tratta da un sito specializzato;

                                         che tuttavia i documenti prodotti non sono di alcun ausilio per l’insorgente: in primo luogo l’attestazione (Bestätigung) rilasciata dal DTC in merito alla modifica delle porte non esime – come per altro doveva essere noto all’insorgente che è stato più volte convocato all’Ufficio tecnico per dette modifiche - dall’obbligo di sottoporre a collaudo specifico il veicolo prima di un ulteriore impiego e in secondo luogo la rimanente documentazione prodotta, in parte incompleta (formulari Ufficio tecnico non timbrati) e, come detto, in parte illeggibile, verte su modifiche che nulla hanno a che vedere con quelle che gli vengono rimproverate;

                                         che l’addebito mossogli per le modifiche apportate al veicolo senza sottoporlo a nuovo esame prima di un ulteriore impiego, risulta pertanto fondato;

                                         che per quanto riguarda gli pneumatici il ricorrente, sulla scorta di quanto riferitogli dal garagista che ha rimorchiato la vettura e del silenzio del perito dell’Ufficio tecnico che ha visionato la vettura qualche giorno prima del fermo (dal fascicolo processuale si evince in effetti che il veicolo è stato convocato a collaudo in sei occasioni, fra cui il 27 novembre 2007, senza che l’esame fosse superato), contesta che gli stessi fossero privi di sufficienti rilievi antiscivolanti;

                                         che in concreto, sebbene egli non abbia comprovato o quanto meno reso verosimili le affermazioni di cui sopra (per di più, per quanto noto a questo giudice, alcuni mesi prima egli era stato multato per la medesima fattispecie però riferita agli pneumatici anteriori), né dal rapporto di constatazione 4 dicembre 2007 né dal successivo rapporto di contravvenzione 17 dicembre 2007 risulta che gli stessi fossero completamente lisi e lisci, non avendo l’agente accertatore fornito alcuna ulteriore precisazione in merito al loro stato;

                                         che nel dubbio, occorre pertanto proscioglierlo da questo addebito;

                                         che alla luce del parziale proscioglimento, questo giudice ritiene che una multa di fr. 200.- sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va pertanto accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;

                                         che l’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dal ricorrente, si prescinde – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri;

per questi motivi                 visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 58, 109 cpv. 1 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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