Incarto n. 30.2008.162 18009/809
Bellinzona 6 aprile 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 27 giugno 2008 n. 18009/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Quale responsabile della ditta __________ SA ha autorizzato un proprio dipendente a circolare con un autoarticolato, avente applicate la targhe professionali TI __________, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi e al semirimorchio è stata apportata una modifica (montaggio di una gru) senza preventivamente sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 3 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 e 5 OAV.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice, contestando tutti gli addebiti ad eccezione della mancata notifica della modifica apportata al semirimorchio, chiedendo che la multa e le tasse di giustizia siano conseguentemente commisurate “alla reale dimensione dei fatti”.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. La CRTE 1 rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 e 5 OAV – di avere “quale responsabile della ditta __________ SA autorizzato un proprio dipendente a circolare con un autoarticolato, avente applicate la targhe professionali TI __________, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi e al semirimorchio è stata apportata una modifica (montaggio di una gru) senza preventivamente sottoporla a nuovo esame” (con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 aprile 2008).
3. L’insorgente non contesta di aver apportato una modifica al semirimorchio senza sottoporla a collaudo specifico in violazione dell’art. 34 cpv. 2 OETV, la decisione dovendo pertanto essere confermata su questo punto.
Contesta per contro che il veicolo munito di targhe professionali sia stato impiegato per una corsa non ammessa, asserendo che:
“A più riprese la nostra ditta ha avuto la conferma che l’uso delle targhe professionali è permesso dalla legge (art. 24 capoverso 3 e 4 circolazione stradale). I nostri veicoli, servono a soccorrere e trasferire veicoli in panne o danneggiati dal luogo della panne alla nostra officina” (cfr. ricorso 8 luglio 2008). A sostegno della sua tesi, produce la scambio di corrispondenza intercorso con l’Amministrazione federale delle dogane, la quale ha annullato il processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 allestito parallelamente al rapporto di contravvenzione qui in esame (cfr. e-mail del 29 aprile 2008), dopo aver a sua volta avviato indagini al fine di stabilire se il trasporto in questione adempiva le condizioni dell’art. 24 OAV, sì da poter essere esentato dalla tassa sul traffico pesante in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP (l’uso corretto delle targhe professionali essendo direttamente correlato all’esenzione della tassa).
In merito al sovraccarico del trattore e del convoglio, di per sé non contestato, pretende quanto segue: “Non ci consta di aver autorizzato il conducente a effettuare carichi oltre peso. Quindi non vediamo il perché di questa infrazione per la nostra ditta”.
4. Per quanto qui interessa, l’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV sancisce che le targhe professionali possono essere adoperate per il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare.
Il capoverso 4 del medesimo articolo istituisce un disciplinamento più restrittivo per i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:
a. trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);
b. trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure entra in considerazione);
c. rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.
Giusta l’art. 60 cifra 2 cpv. 2 OAV chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell’articolo 24 capoverso 6 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dall’OAV è punito con la multa.
La pena prevista per l’autore dell’infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d’una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l’infrazione (art. 60 cifra 5 OAV).
5. In concreto, l’insorgente – che non contesta la sua qualità di responsabile dell’omonima ditta di cui è tra l’altro direttore con firma individuale (cfr. Registro di commercio del Canton Ticino; sua è la firma su tutti gli scritti agli atti) – afferma di non aver autorizzato il trasporto incriminato, ma di essere da sempre al corrente che i veicoli circolano muniti di targhe professionali. Pretende che la ditta ha a più riprese avuto conferma che l’uso delle targhe professionali è permesso, senza peraltro specificare in quali occasioni.
Afferma finalmente che i veicoli servono a soccorrere e trasferire veicoli in panne o danneggiati dal luogo della panne all’officina.
Sennonché tale affermazione, emersa per la prima volta in sede di gravame, ha carattere del tutto generale e, per quanto interessa i fatti del 3 marzo 2008, non è stata minimamente documentata, ad esempio mediante produzione di un bollettino e conseguente fatturazione al cliente relativi all’intervento per eliminare la panne.
In altri termini, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che il conducente si è recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per trasferire il veicolo.
Anche nelle precedenti comparse scritte (sia davanti all’autorità cantonale, sia davanti a quella federale) l’insorgente si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e generiche, senza mai alludere a una simile evenienza.
Di fronte all’autorità federale, egli affermava in modo generico che “lo stesso (trattore a sella, ndr) è sempre stato usato per le necessità della nostra ditta in sintonia con l’articolo 24 capoverso 3 OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in nessun caso la nostra ditta ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr. scritto 21 aprile 2008). La gratuità del trasporto, oltre a non essere stata sostanziata, è tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato esclusivamente nel contesto di una panne o di un incidente (condizione comune all’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24 cpv. 4 lett. a) e b) OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.
Di nessun ausilio per la tesi dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta elettronica, con la quale l’autorità federale gli confermava di aver annullato il predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso l’apprezzamento di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità abbia raccomandato all’insorgente di utilizzare le targhe professionali “unicamente” per effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo è il fatto che a seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato nuovamente dotato dell’apparecchio Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008 dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione), apparecchio che rileva in modo automatico la tassa sul traffico pesante commisurata alla prestazioni, retta dalla relativa ordinanza federale (OTTP), alla quale sono assoggettati di principio gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OETV per l’utilizzazione delle strade pubbliche.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6. Per l’art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati.
Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr). La stessa pena è comminata al detentore o a chi, in sua vece, dispone del veicolo, se conosce o, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, dovrebbe conoscere l’infrazione (art. 96 cifra 3 LCStr).
La stessa pena del conducente è pure comminata al datore di lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo la LCStr oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità (art. 100 cifra 2 prima frase LCStr).
Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di non aver autorizzato il conducente a effettuare carichi oltre peso. Tale argomentazione, oltre a essere in contrasto con lo scopo e la proclamata conformità del trasporto effettuato dal dipendente (che rientra apparentemente nella normale e regolare attività della ditta), non è sufficiente a esimerlo da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’infrazione di cui all’art. 96 LCStr può essere commessa sia per azione sia per omissione, laddove il detentore-datore di lavoro tollera l’uso del veicolo, senza impedire la commissione dell’infrazione da parte di un terzo. Affinché non si possa rimproverare al datore alcuna negligenza, egli è tenuto a istruire i suoi collaboratori in merito alle regole da rispettare e a vegliare al loro rispetto. Le misure d’informazione possono tradursi nell’affissione, nell’impresa, di istruzioni generali, la consegna di direttive di servizio ai conducenti all’assunzione o durante corse particolari, l’organizzazione di serate informative nel caso di una modifica di una regolamentazione specifica o la notifica verbale di istruzioni (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 69 ad art. 100 LCStr).
In concreto, l’insorgente non ha comprovato o reso verosimile di essersi adoperato per evitare che il conducente contravvenisse alle normative applicabili in materia di pesi, né del resto lo pretende. L’infrazione poteva inoltre essere prevedibile in considerazione del fatto che è avvenuta nell’ambito della normale attività della ditta e che il trasporto non era quindi da considerarsi isolato. Egli stesso ha tra l’altro contribuito al maggior peso del semirimorchio autorizzando il montaggio della gru di carico. Donde una violazione, seppur per negligenza, delle normative applicabili.
In definitiva, l’insorgente non adduce giustificazioni né evoca circostanze che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 e 5 OAV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).