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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.04.2010 30.2008.161

6 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,703 parole·~9 min·4

Riassunto

Circolare con un autoarticolato avente applicate targhe professionali, effettuando un trasporto abusivo di un veicolo agricolo

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.161 18016/804

Bellinzona 6 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ per in qualità di segretaria statuire sul ricorso 8 luglio 2008 presentato da

RI 1,   

contro

la decisione 27 giugno 2008 n. 18016/804 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 24 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con un autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un semirimorchio marca ‘__________, avente applicate le targhe professionali TI __________, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.

                                         Fatti accertati il 3 marzo 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice postulando l’annullamento della decisione limitatamente all’impiego abusivo delle targhe professionale e chiedendo che la multa e le tasse di giustizia siano di conseguenza commisurate “alla reale dimensione dei fatti”.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     La CRTE 1 rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV – di avere “circolato con un autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un semirimorchio marca ‘__________’, avente applicate le targhe professionali TI __________, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.

                                         Dal rapporto di contravvenzione 3 aprile 2008 si evince un peso totale del veicolo trattore accertato dalla polizia cantonale di kg 5’620 malgrado nel rapporto di perizia 13.20 A (perizia in possesso del detentore del veicolo, visto che il trattore a sella non è mai stato immatricolato e di conseguenza non ha mai ricevuto una licenza di circolazione) sia ammesso un peso massimo di kg 3'500, per un sovraccarico netto di kg 1'951 (peso accertato di kg 5’620 meno il 3% di tolleranza, kg 5'451), pari al 55.75% del peso massimo consentito.

                                         Dal rapporto risulta inoltre un peso totale del convoglio di kg 8'780 a fronte di un peso totale autorizzato di kg 7'880, per un sovraccarico netto di 637 kg (peso accertato di kg 8'780 meno il 3% di tolleranza, kg 8'517), pari al 8.08% del peso massimo consentito.

                                 3.     L’insorgente non contesta l’addebito relativo al sovraccarico dei veicoli, assumendosene la piena responsabilità.

                                         Contesta per contro l’ulteriore addebito, affermando sin dalla prima comparsa scritta di aver utilizzato il convoglio avente applicate le targhe professionali rilasciate a suo tempo alla ditta __________ SA di cui è dipendente “in conformità alle disposizioni di legge a noi note” (osservazioni 22 aprile 2008). Nel gravame specifica finalmente, tra le righe, che si trattava di un veicolo da riparare (“contesto di aver abusivamente trasportato un veicolo da riparare[…]”).

                                         A sostegno della sua tesi, produce la scambio di corrispondenza intercorso tra il suo datore di lavoro e l’Amministrazione federale delle dogane, la quale ha annullato il processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 allestito parallelamente al rapporto di contravvenzione qui in esame (cfr. e-mail del 29 aprile 2008), dopo aver a sua volta avviato indagini al fine di stabilire se il trasporto in questione adempiva le condizioni dell’art. 24 OAV, sì da poter essere esentato dalla tassa sul traffico pesante in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP (l’uso corretto delle targhe professionali essendo direttamente correlato all’esenzione della tassa).

                                 4.     Per quanto qui interessa, l’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV sancisce che le targhe professionali possono essere adoperate per il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare.

                                         Il capoverso 4 del medesimo articolo istituisce un disciplinamento più restrittivo per i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:

                                         a.  trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);

                                         b.  trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure entra in considerazione);

                                         c.  rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.

                                 5.     In concreto, l’insorgente stava eseguendo il trasporto di un veicolo agricolo mediante autoarticolato regolarmente munito di targhe professionali, ciò che a priori sembrerebbe essere un trasporto di cose nel senso del cpv. 4. Cionondimeno, trattandosi di un convoglio composto da un trattore a sella leggero (cfr. rapporto di perizia agli atti), per stabilire se il trasporto rientra nel campo di applicazione del capoverso 3 o 4 ci si dovrebbe interrogare sulla questione di sapere se l’autoarticolato può essere qualificato quale veicolo a motore pesante. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché nella fattispecie non risultano adempiute né le condizioni del cpv. 3 né del cpv. 4.

                                         In effetti, sebbene l’autorità d’indagine non abbia fornito precisazioni utili in merito al tipo di trasporto eseguito (l’unico elemento, e meglio il prospettato percorso - [__________], emerge dal processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 prodotto dall’insorgente medesimo), è tuttavia pacifico che l’insorgente non stava trainando il veicolo agricolo a seguito di una panne (“rimorchiare”) nel senso ammesso dall’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV.

                                         Allo stesso modo anche l’applicazione dell’art. 24 cpv. 4 lett. c OAV (unica ipotesi suscettibile di entrare in considerazione, ad esclusione delle altre due, poiché il trasporto non aveva per oggetto né una parte di veicolo né una zavorra), risulta esclusa.

                                         Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che egli si sia recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per trasferire il veicolo.

                                         L’insorgente, per il tramite del datore di lavoro, si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e generiche, senza mai alludere a una simile evenienza. Neppure in sede di gravame, dove per la prima volta ha parlato di “veicolo da riparare”, ha preteso di essere intervenuto a seguito di una panne o di un incidente. Anche di fronte all’autorità federale, il datore di lavoro del ricorrente affermava in modo generico che “lo stesso (trattore a sella, ndr) è sempre stato usato per le necessità della nostra ditta in sintonia con l’articolo 24 capoverso 3 OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in nessun caso la nostra ditta ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr. scritto 21 aprile 2008). La gratuità del trasporto, oltre a non essere stata minimamente sostanziata, è tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato esclusivamente nel contesto di una panne o di un incidente (condizione comune all’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24 cpv. 4 lett. a) e b) OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.

                                         Di nessun ausilio per la tesi dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta elettronica, con la quale l’autorità federale confermava di aver annullato il predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare minimamente ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso l’apprezzamento di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità abbia raccomandato al datore di lavoro dell’insorgente di utilizzare le targhe professionali “unicamente” per effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo è il fatto che a seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato nuovamente dotato dell’apparecchio Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008 dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione), apparecchio che rileva in modo automatico la tassa sul traffico pesante commisurata alla prestazioni, retta dalla relativa ordinanza federale (OTTP), alla quale sono assoggettati di principio gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OETV per l’utilizzazione delle strade pubbliche.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     La multa inflitta, che si giustificherebbe già solo alla luce dell’importante sovraccarico del mezzo (suscettibile di compromettere l’idoneità dello stesso e di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del traffico stradale), risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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