Incarto n. 30.2008.160 18196/805
Bellinzona 2 dicembre 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 luglio 2008 presentato da
RI 1 domiciliato a,
contro
la decisione 27 giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 27 giugno 2008, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 maggio 2008 in territorio di __________:
“ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che RI 1 è insorto con ricorso del 2 luglio 2008, con cui chiede l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 24 luglio 2008 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 375bis cpv. 1 CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile. Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.-- a fr. 500.-- (cpv. 2);
che, secondo l’art. 375ter cpv. 1 e 2 CPC, in caso di violazione (intenzionale o per negligenza) del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente;
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver fatto uso il 7 maggio 2008 illecitamente di un fondo privato debitamente segnalato con l’apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, allo scopo di posteggiare il veicolo __________;
che, dal canto suo, il ricorrente nel proprio gravame non contesta di aver fatto uso del suddetto sedime il giorno in questione, ma si è limitato a giustificarsi, asserendo genericamente che “(…) dove abito non ci sono sufficienti posteggi (…). Nonostante, la mia richiesta sono riuscito ad averne soltanto uno. (Noi siamo provvisti di 2 vetture).” ed inoltre che “In alcune giornate la mia automobile, viene utilizzata, dalla mia compagna (viviamo insieme allo stesso domicilio), per necessità, a volte, è costretta a rientrare tardi, come nel caso del 13.06.2008, non ha quindi, in quella circostanza, ritenuto opportuno per la sua sicurezza, posteggiare in Via __________, ma bensì sotto lo stabile dove abitiamo. Sottolineo che comunque la vettura è stata spostata la mattina seguente ore 07:30).” ed infine che “Francamente, non riesco a capire, come persone che vivono in Via __________, non possano posteggiare liberamente, nel piazzale (non ostruendo il passaggio a nessuno), senza essere multati. (cfr. ricorso);
che, su di un fondo privato debitamente segnalato, è legittimato a parcheggiare la propria automobile solamente colui che è stato autorizzato a farlo;
che, nel caso concreto, l’insorgente, come da lui stesso ammesso, ha diritto a un solo posteggio sul sedime in questione;
che le giustificazioni fornite dal ricorrente, peraltro generiche e nemmeno riferite alla contravvenzione denunciata dalla proprietaria del fondo e rimproveratagli dall’Autorità di prime cure, ovvero quella del 7 maggio 2008, non sono per nulla liberatorie;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).