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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.12.2009 30.2008.153

23 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,335 parole·~7 min·3

Riassunto

Posteggio in uno stallo riservato alle persone disabili; manovra di uscita da un parcheggio con superamento della linea di sicurezza e ostacolo alla circolazione; omissione di osservare gli ordini di un agente di polizia

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.153 14479/809

Bellinzona 23 dicembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 giugno 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 30 maggio 2008 n. 14479/809 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 27 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato la vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili. Inoltre, uscendo dal parcheggio in retromarcia oltrepassava la linea di sicurezza, ostacolando la circolazione. Ometteva pure di osservare gli ordini di un agente di polizia”.

                                         Fatti accertati il 13 aprile 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

                                         Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr; cfr. inoltre art. 73 cpv. 6 lett. a primo periodo OSStr, che sancisce il divieto di oltrepassarle o anche solo di passarci sopra).

                                         Per riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi” (5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; il “contrassegno di parcheggio per persone disabili” (all. 3 n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art. 65 cpv. 5 OSStr).

                                         Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato la vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili e inoltre, uscendo dallo stesso in retromarcia, di aver oltrepassato la linea di sicurezza, ostacolando la circolazione.

                                         L’autorità le rimprovera infine di aver omesso di osservare gli ordini di un agente di polizia.

                                 4.     La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia comunale di __________, il quale nel rapporto di contravvenzione 15 aprile 2008 ha così descritto i fatti:

                                         “Per aver, alla guida della vettura marca Hyundai, targata TI __________:

effettuato una manovra di retromarcia, in uscita da uno stallo (della stazione FFS), travalicando la linea di sicurezza sul campo stradale, ostacolando [il] normale transito delle vetture nei due sensi;

il veicolo era parcheggiato nello stallo di cui sopra riservato agli invalidi (sul parabrezza presente un cartello con indicante “accompagnatrice di persone anziane con difficoltà motorie”, non ufficiale);

la conducente non volendo ottemperare all’ordine di fermarsi, impartito dall’agente di polizia (postosi davanti al veicolo), tentava di forzare il fermo inveendo nei confronti dell’agente stesso e con non poche difficoltà si riusciva a sequestrare provvisoriamente la chiave d’accensione, facendola sortire dal veicolo per accertamenti.”

                                 5.     L’insorgente, dal canto suo, riconosce di aver usufruito di uno stallo riservato agli invalidi, facendo però valere di aver accompagnato un’anziana signora e di aver esposto un cartello indicante tale circostanza. Per il resto, contesta l’accertamento dell’agente – che le avrebbe pure confiscato il veicolo – sostenendo che questi non avrebbe potuto vedere l’infrazione, giacché si trovava a una distanza di 200 metri.

                                 6.     Per poter usufruire di stalli riservati agli invalidi così come per poter beneficiare delle agevolazioni di parcheggio previste dall’art. 20a ONC, occorre che il conducente o, se questi funge da accompagnatore, la persona accompagnata, sia in possesso dell’apposito «Contrassegno di parcheggio per persone disabili», illustrato all’Allegato 3 n. 2 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale. Lo stesso è rilasciato dall’autorità cantonale competente – in Ticino la Sezione della circolazione – previa istanza scritta, motivata e suffragata da certificato medico (art. 33 RLACS).

                                         In concreto, il cartello esposto dall’insorgente, che su questo punto non ha contestato le affermazioni dell’agente, non era quello ufficiale, ragion per cui ella non era legittimata a occupare lo stallo in questione, neppure per le ragioni onorevoli da lei esposte. L’addebito mossole risulta quindi fondato.

                                 7.     Per quanto attiene alla manovra da lei intrapresa si è in presenza di versioni contrastanti. In tali evenienze, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nella fattispecie, non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente accertatore, che non possono certo essere frutto della sua fantasia.

                                         Anzitutto va detto che l’insorgente non contesta di aver ostacolato la circolazione nei due sensi – circostanza invero compatibile con il superamento della mezzeria, in casu delimitata da linea di sicurezza – limitandosi ad affermare in modo generico di essere stata “ben attenta”.

                                         Ad ogni buon conto, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto intimarle l’ordine di fermarsi – da lei stessa ammesso, come pure il successivo sequestro della chiave d’accensione – se la sua manovra fosse stata regolare. Egli, a differenza della denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali rispettivamente disciplinari.

                                         Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente (che avanza pure l’ipotesi – invero poco credibile – del sequestro del veicolo), motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza della ricorrente.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproveratele dall’autorità di prime cure.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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