Incarto n. 30.2008.133 12427/810
Bellinzona 17 dicembre 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 maggio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 9 maggio 2008 n. 12427/810 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 20 dicembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI 1__________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 333 cpv. 7 CP).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________ ad __________.
La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia cantonale di __________, il quale ha precisato quanto segue:
“1. L’infrazione è stata commessa per l’inosservanza alla segnaletica verticale n. 2.59.3 zona pedonale. Al momento dell’intimazione della contravvenzione, il rubricato circolava in __________ strada pedonale aperta nei due sensi “due carreggiate” accessibile unicamente al traffico autorizzato.
2. Al momento dell’intimazione il rubricato non era in possesso di alcun certificato medico così come presentato in un secondo momento. Questo il motivo per il quale è stato invitato a farsi rilasciare un’autorizzazione che certifichi la sua idoneità alla guida” (cfr. Rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008, sul quale l’insorgente è rimasto silente).
4. Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo che “onestamente non ricordo se ho visto o non ho visto questo segnale, ma mentre mi spostavo verso __________ su una strada molto stretta e ho visto quel grande piazzale libero ho pensato che mi sarei potuto fermare un attimo per cercare sulla cartina della città di __________ l’indirizzo dove mi dovevo recare.
Nel mentre stavo esaminando la cartina, accanto a me si è fermata l’auto della polizia; uno dei poliziotti è sceso, è venuto da me, mi ha chiesto la patente e mi ha fatto notare che mi trovavo in una zona pedonale. Gli ho spiegato che mi ero fermato solo un attimo per cercare un preciso indirizzo e che sarei andato via subito”.
5. A non averne dubbio, la giustificazione addotta dall’insorgente non è liberatoria. In altri termini, egli avrebbe sicuramente potuto consultare la carta geografica ovunque altrove senza violare la segnaletica posta in loco, la cui inosservanza è dovuta a negligenza, laddove afferma di non ricordarsi se ha visto o meno il segnale. D’altra parte egli non pretende di essere in possesso di un’autorizzazione per entrare nella suddetta zona.
Donde la fondatezza dell’addebito.
Giovi rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, atteso che il ricorrente non si è prevalso delle sue difficoltà motorie a giustificazione dell’infrazione commessa, che egli non avrebbe neppure potuto beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC, in difetto del necessario “contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato dalla competente autorità. Il certificato medico prodotto con il gravame (invero in riferimento alla richiesta dell’agente, che era finalizzata a chiarire una circostanza che esula completamente dalla fattispecie in oggetto, ovvero la sua idoneità alla guida), non è quindi di alcuna pertinenza per il presente giudizio.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6. A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).