Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2009 30.2008.12

18 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,484 parole·~7 min·5

Riassunto

Due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.12 89/804

Bellinzona 18 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2008 presentato da

RI 1, difeso da: Avv. DI 1,

contro

la decisione 18 gennaio 2008 n. 89/804 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 31 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 18 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo GR __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.

                                         Fatti accertati il 13 ottobre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 31 gennaio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

                                         Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo GR __________ con due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 200.-.

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia Città di __________, uno dei quali, nel proprio rapporto di controsservazioni 10 novembre 2007, ha specificato quanto segue:

                                         “(…) Unitamente al collega agt __________, in un normale controllo della circolazione a __________ in via __________, si fermava il veicolo __________ targato GR __________. A mano dei documenti si identificava in __________, lo si invitava a scendere dal veicolo per far prendere visione dei suoi due copertoni, i quali non raggiungevano il limite consentito dalla legge.

                                         Dopo averli visti, il signor __________ senza contestare nulla, mi porgeva la seguente domanda (ma questa sanzione comporta il ritiro della mia patente?).

                                         Io risposi di no! Ma nei suoi confronti sarà stesa una contravvenzione in Procedura Ordinaria.

                                         Faccio notare che per essere nelle norme della circolazione, tutta la superficie del [recte: dello] pneumatico, deve avere un rilievo sufficiente di almeno 1.6 mm (sia lateralmente, che centralmente), inoltre, per rilevare questo profilo su di un [recte: uno] pneumatico non serve nessun tipo di attrezzo, in quanto chi si intende un po’ di meccanica sa che su tutti i copertoni esiste uno “spioncino” chiamato indice TWI, il quale indica quando il copertone ha raggiunto o superato il suo limite di legalità.

                                         In questo caso i copertoni del signor __________, non raggiungevano il limite consentito”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’addebito mossogli, frutto, a suo dire, di un controllo sommario e superficiale degli agenti, i quali non hanno effettuato alcuna misurazione dei profili, non hanno scattato fotografie e non hanno quindi documentato il loro accertamento né tanto meno concretizzato il grado di usura indicato dall’indice TWI. In definitiva, egli contesta che il profilo dei suoi copertoni non fosse conforme alle prescrizioni di legge e chiede che la multa sia annullata per insufficienza di prove.

                                 5.     Egli si duole poi del fatto che gli agenti non hanno steso alcun verbale di notifica dal quale risultassero dei dati inoppugnabili, con possibilità di contestarli seduta stante, disattendendo però che nell’ambito della procedura ordinaria tale formalità essenziale avviene mediante intimazione scritta del rapporto di contravvenzione – preceduta, laddove possibile, da quella verbale, come avvenuto in concreto – con contestuale assegnazione di un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni e con facoltà di chiedere un complemento istruttorio (art. 3 cpv. 1 e 2 LPContr).

                                         In effetti, la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede espressamente che prima di procedere al giudizio amministrativo, l’autorità decidente (ufficio giuridico della Sezione della circolazione), o per essa l’autorità inquirente, deve dare la possibilità al denunciato di esprimersi in merito agli addebiti mossigli, garantendo in tal modo il suo diritto di essere sentito.

                                 6.     Ciò premesso, va rilevato che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa addotti dal multato.

                                         Orbene, come rettamente rilevato dall’agente denunciante, la presenza sullo pneumatico di indicatori d’usura della scolpitura del battistrada (designati dalla sigla TWI [Tread Wear Indicator] stampigliata all’esterno dello pneumatico e più comunemente noti come “spioncini” o “testimoni”) consente di stabilire in modo agevole, bastando un semplice colpo d’occhio, e attendibile se il limite di usura di 1.6 mm fissato dalla legge è raggiunto e, se del caso, superato.

                                         In altri termini, lo “spioncino”, che corrisponde alla profondità minima che il profilo del battistrada deve avere, funge per sé solo da ausilio per la verifica della conformità dei rilievi alla normativa vigente. Ne segue che l’accertamento di un’infrazione sulla base di tale indicatore è sufficiente e non necessita di ulteriori atti istruttori.

                                         Una verifica mediante l’apposito apparecchio di misurazione si impone per contro laddove lo pneumatico denota un’usura anomala e non è possibile far capo all’ausilio di cui sopra.

                                         In siffatte evenienze, non v’è motivo di dubitare dell’accertamento – di agevole momento – eseguito dagli agenti, i quali, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali rispettivamente disciplinari. L’affermazione di cui al rapporto di contro-osservazioni 10 dicembre 2007 secondo cui “i copertoni non raggiungevano il limite consentito” non lascia spazio a ombra di dubbi.

                                         Nulla muta a tale conclusione il fatto che non sia stato esplicitato se gli pneumatici fossero usurati su tutta la superficie oppure solo in determinati settori del battistrada, atteso che tale circostanza è ininfluente ai fini del giudizio: in effetti, posto come tutta la larghezza del battistrada deve presentare un profilo di almeno 1.6 mm, nell’ottica della realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione è sufficiente che una sola parte dello stesso non raggiunga la predetta soglia minima (sebbene in specie l’assenza di simile precisazione lasci supporre che tutto il battistrada fosse consumato in modo omogeneo).

                                         Si noti, infine, che appare alquanto sintomatico che l’insorgente non abbia prodotto alcun tipo di riscontro concreto circa la proclamata conformità degli pneumatici, atto a sovvertire o quanto meno a far dubitare di quanto constatato visivamente dagli agenti.

                                 7.     In definitiva questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2008.12 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2009 30.2008.12 — Swissrulings