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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.06.2008 30.2007.73

9 giugno 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·807 parole·~4 min·2

Riassunto

Attività lucrativa senza permesso; ricongiungimento familiare

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.73 07 7/309

Bellinzona 9 giugno 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 febbraio 2007 presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione 9 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 29 marzo 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 9 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 190.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha lavorato in qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a favore del __________ SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 29 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a favore del __________ SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività, nella misura in cui il permesso di dimora “B” di cui era titolare l’autorizzava unicamente a vivere con il coniuge.

                                 4.     La ricorrente, di origine marocchina, non contesta di per sé la fattispecie, ma si appella alla sua totale buona fede e all’ignoranza della legge, poiché convinta che essendo al beneficio di un permesso di dimora valido (rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare con un cittadino straniero domiciliato) non doveva annunciare l’inizio dell’attività lucrativa.

                                 5.     In concreto, la ricorrente, in qualità di cittadina di uno Stato terzo (Marocco) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr) ed è stata abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), che permane tuttavia applicabile alle domande presentate prima di tale data (art. 126 cpv. 1 LStr).

                                         Per quanto qui interessa, tra le innovazioni di rilievo è stato migliorato lo statuto degli stranieri nell’ambito del ricongiungimento familiare. In particolare, giusta l’art. 46 LStr il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44 LStr) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (art. 46 LStr), senza ulteriore permesso.

                                         Nonostante le giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, considerato che, come emerge dagli atti, ella ha ottenuto il permesso di dimora per vivere con il coniuge, titolare di un permesso “C” di domicilio, quindi nell’ambito del ricongiungimento familiare, deve in concreto trovare applicazione il predetto disposto, in virtù del noto principio della lex mitior, siccome a lei più favorevole.

                                 6.     Così stando le cose, l’insorgente deve essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

, ,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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