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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.04.2007 30.2007.62

3 aprile 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·278 parole·~1 min·1

Riassunto

uso illecito di un posteggio

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.62 5609/890

Bellinzona 3 aprile 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1 marzo 2007 presentato da

RI 1  __________

contro

la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La CRTE 1 con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura.

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         Di conseguenza è annullata la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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