Incarto n. 30.2007.62 5609/890
Bellinzona 3 aprile 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1 marzo 2007 presentato da
RI 1 __________
contro
la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La CRTE 1 con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
3. In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è annullata la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
RI 1
Il presidente: Il segretario: