Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.05.2009 30.2007.365

11 maggio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,344 parole·~7 min·5

Riassunto

Circolare nell'abitato a velocità elevata; inoltre avere due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.365 32004/810

Bellinzona 11 maggio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 dicembre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 30 novembre 2007 n. 32004/810 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 17 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                 A.     LaCRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________, circolava nell’abitato di __________ a velocità elevata lasciando una traccia di frenata di m. 28 su una strada in salita ove vige il limite di 50 km/h. Inoltre la vettura aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.

                                         Fatti accertati il 1° settembre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice, chiedendo in sostanza una riduzione della multa.

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 17 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

                                         Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato a velocità elevata, lasciando una traccia di frenata di 28 metri su una strada in salita ove vige il limite di 50 km/h. Gli rimprovera inoltre che la sua vettura aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

                                         La decisione trae origine dal rapporto di polizia 18 settembre 2007, redatto a seguito di un infortunio della circolazione stradale occorso al ricorrente, nella misura in cui si è visto la corsia di marcia ostruita dalla vettura di un altro conducente che non si è avveduto del suo sopraggiungere (cfr. informazioni complementari, pag. 4).

                                 4.     L’insorgente non contesta di per sé gli addebiti mossigli, limitandosi a fornire precisazioni e giustificazioni per quanto riguarda la velocità elevata. In particolare, egli afferma che:

                                         “1.   È vero che avevo 2 pneumatici anteriori non regolamentari.

                                         2.    La mia vettura non è provvista di ABS per la frenata.

                                         3.    Venivo da una discesa con notevole pendenza e non da una salita come da voi erroneamente scritto, vedi foto allegata.

                                         4.    La velocità visto la difficoltà sia della vettura in frenata che della pendenza stradale non è facile da stabilire con una certa esattezza”.

                                         Egli conclude affermando quanto segue: “Vi chiedo gentilmente di rivedere la contravvenzione, visto che sono apprendista e guadagno ca. Fr. 500.- al mese e la colpa per il sinistro avvenuto non è tutta mia”.

                                 5.     Innanzitutto, è d’uopo sottolineare che l’autorità di prime cure non ascrive al ricorrente la responsabilità dell’incidente, ma, sulla base degli accertamenti esperiti in loco dalla polizia, gli muove rimproveri precisi e indipendenti, ovvero di aver circolato con gli pneumatici lisci e di aver tenuto una velocità superiore al limite consentito.

                                         Ciò posto, va detto che le considerazioni espresse in relazione alla velocità non sono né pertinenti né tanto meno liberatorie. In effetti, sebbene egli provenisse da una lieve discesa, che precede il sottopassaggio autostradale, dalle foto n. 1 e 2 accluse al rapporto di polizia ben si evince che nel punto in cui è avvenuta la collisione, dove sono visibili le tracce di frenata, la carreggiata muove una leggera salita, donde la correttezza dell’indicazione riportata nella decisione impugnata.

                                         Che la strada sia in pendenza e la vettura sprovvista del sistema ABS non giustifica, a non avere dubbi, la commissione di un eccesso di velocità, ma impone a maggior ragione di usare prudenza e adeguare la velocità (oltretutto in presenza di un sottopassaggio, posto al termine di una curva ove la visuale non è ampia; situazione certamente nota all’insorgente, giacché domiciliato in zona; cfr. intestazione ricorso).

                                         Certo è che la traccia di frenata di 28 metri lascia supporre che egli circolasse a una velocità superiore al limite generale di 50 km/h, atteso che in condizioni normali (fondo stradale asciutto come in concreto) lo spazio di frenata di una vettura che viaggia a tale velocità è di circa 17 metri, distanza che non può aumentare sino a 28 metri per il solo motivo che gli pneumatici anteriori sono privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

                                         In definitiva, come detto, le considerazioni espresse non permettono di principio di scostarsi dalla decisone impugnata.

                                 6.     Quanto alla commisurazione della multa, sebbene l’importo risulti di per sé giustificato dalle violazioni commesse dall’insorgente e sostanzialmente non contestate, questo giudice ritiene nondimeno opportuno, data la situazione finanziaria da lui allegata, ridurre la stessa a fr. 200.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. È in ogni caso data facoltà al ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

                                         Il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione riformata di conseguenza, rinunciando al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2007.365 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.05.2009 30.2007.365 — Swissrulings