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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.02.2008 30.2007.35

6 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,665 parole·~8 min·4

Riassunto

Immettersi nel traffico ostacolando la marcia ai veicoli circolanti sulla pubblica via

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.35 3374/808

Bellinzona 6 febbraio 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 2 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 27 marzo 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 2 febbraio 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo __________ s’immetteva nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di veicoli circolant[i]sulla pubblica via”.

                                         Fatti accertati il 16 ottobre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.

                                         Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione ostacolando la marcia dei veicoli circolanti sulla pubblica via.

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, nega ogni addebito e con il ricorso datato 8 febbraio 2007 afferma quanto di seguito:

                                         “Facendo capo alla documentazione già trasmessa ritengo di non avere fatto nessuna infrazione. Vi era una colonna di almeno 300 metri mi immettevo in strada ritenendo il momento più opportuno senza usare nessun tipo di prepotenza. (…) Inoltre ribadisco che in data 16 ottobre 2006 non ho ricevuto nessuna intimazione di contravvenzione dai 4 agenti di polizia molto gentili accorsi sul posto con 2 volanti, né dallo stesso agente denunciante”.

                                         Nelle osservazioni 20 novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli descriveva l’accaduto in questi termini:

                                         “Contesto questa multa perché ritengo di non aver commesso nulla di male. Quel giorno infatti uscivo dal parcheggio della __________ e mi fermavo allo sbocco con via __________. Il traffico verso nord (…) era intenso ed avanzava rallentato (stimo a passo d’uomo) poiché a circa 20 metri vi è un’intersezione circolare.

                                         Ad un certo punto mi si presentava l’occasione per partire.

                                         Tra due auto vi era infatti sufficiente spazio per permettere il mio inserimento su via __________. Sono partito e mi sono immesso sulla corsia che porta verso Giubiasco. Questa manovra è stata fatta in sicurezza senza cagionare pericolo o disturbo per nessuno. In un secondo tempo venivo superato sulla sinistra da un veicolo che mi si parava davanti obbligandomi a fermare il mio furgone. Ne scendeva un uomo che affermava di essere un poliziotto. (…) Devo dire che io non credevo fosse un poliziotto vero e non volevo consegnargli i miei documenti. (…) Concludo affermando che ritengo di aver effettuato una manovra corretta. Non ho creato pericoli e credo di non aver infastidito nessuno se non la persona che mi ha fermato”.

                                 5.     Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’agente accertatore nel rapporto di contro-osservazioni del 1° dicembre 2006 afferma che:

                                         “Nessuno si è parato davanti al veicolo RI 1 (come a suo dire) ma è stato affiancato sulla corsia di preselezione sinistra in via __________ a __________, per via al Ticino. A questo punto si mostrava, visto che si era con veicolo neutro, l’apposita paletta con scritta “Polizia Cantonale” e si invitava il rubricato a fermarsi sul piazzale parcheggi del ristorante cinese ivi esistente. (…) Sceso dal veicolo mi avvicinavo al furgone del RI 1 e dopo aver tolto la tessera di polizia dal portamonete, la mostravo e chiedevo i documenti al conducente per poi intimare l’infrazione da lui commessa poco prima. (…) L’intimazione della contravvenzione è stata fatta dal sottoscritto all’inizio ed al termine del controllo, gli agenti in divisa sono solo arrivati per poter identificare il conducente. Non poteva[no] sicuramente intimare la contravvenzione, visto che non erano presenti al momento del fatto”.

                                         Inoltre, il sergente maggiore __________ precisa ulteriormente l’accaduto nel rapporto di complemento 23 marzo 2007, dal quale si evince che:

                                         “All’altezza del sottopassaggio della ferrovia mi incolonnavo dietro le vetture che mi precedevano, procedendo ad una velocità di circa 30 Km/h.

                                         200 (recte: 20) metri prima dell’intersezione circolare, dalla mia destra (dall’area di servizio __________) usciva improvvisamente un autofurgone senza darmi la precedenza ed obbligandomi ad una frenata onde evitare la collisione. Infatti riuscivo a fermarmi con la mia parte anteriore destra a pochi centimetri dalla portiera anteriore sinistra dell’autofurgone. Mediante avvisatore acustico cercavo di cercare attenzione da parte del conducente, ma questi non mi degnava di uno sguardo e proseguiva verso Bellinzona”.

                                 6.     Orbene, in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         In concreto, questo giudice non ha motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo chiaro e preciso dall’agente denunciante, il quale, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (“Beweiswürdigkeit”).

                                         Difficilmente si spiegherebbe altrimenti la reazione dell’agente il quale, dopo aver effettuato una brusca frenata per evitare la collisione (manovra che non può aver inventato di sana pianta), ha seguito e fermato il ricorrente al fine di intimargli seduta stante la contravvenzione. Non si vede per quale motivo l’agente abbia messo in atto simile modo di procedere se non ce ne fosse stato motivo.

                                         Dall’altro lato, il ricorrente, che nelle osservazioni 20 novembre 2006 affermava di non aver creato pericoli e di non aver infastidito nessuno, se non l’agente (affermazione che lascia invero perplessi), ribadiva nello scritto 23 dicembre 2006 di non aver creato nessun tipo di pericolo “considerato che sulla strada in questione vi era la colonna”. La circostanza appena evocata è irrilevante; il fatto che il traffico proceda lentamente (a una velocità di 30 km/h secondo l’agente) non esclude una possibile violazione del diritto di precedenza, che si realizza ogniqualvolta un veicolo prioritario, per rimediare a una situazione pericolosa creata (anche involontariamente) dal debitore della precedenza, è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). Si noti che un’eventuale valutazione errata della distanza dal veicolo sopraggiungente sulla strada prioritaria, non fa del ricorrente, come rettamente precisato dall’agente denunciante, un pirata della strada.

                                 7.     Invero deplorevole è l’atteggiamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti quando, per suo stesso dire - fors’anche mosso da un sentimento di ripicca - ha deliberatamente omesso di identificarsi misconoscendo la qualifica dell’agente, pur essendosi fermato all’esibizione della paletta indicante “Polizia cantonale”. Non stupirebbe se, vista la sceneggiata, l’agente abbia omesso di intimare verbalmente l’infrazione, ancorché non vi sia ragione di credere che ciò sia avvenuto. Ad ogni buon conto, è d’uopo rilevare che è sufficiente la successiva intimazione scritta (la stessa potendo anche avvenire, per vari motivi, a distanza di alcune settimane) mediante invio del rapporto di contravvenzione, circostanza che l’opponente non contesta. Del resto, è ovvio che gli agenti in divisa giunti sul posto successivamente al fatto non abbiano intimato verbalmente la contravvenzione al multato, poiché non hanno accertato in prima persona l’infrazione di cui sopra.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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