Incarto n. 30.2007.305 30.2007.306 01.405.05.28980.404 01.405.05.27881.409
Bellinzona 29 luglio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 ottobre 2007 presentato da
RI 1
contro
le decisioni 28 settembre 2007 n. 01.405.05.28980.404 e 01.405.05.27881.409 emesse dallCRTE 1
rilevato che con scritto 6 novembre 2007 CRTE 1 comunicava che la signora RI 1 ha inoltrato istanza di condono delle multa;
preso atto che con decisione 19 febbraio 2008, cresciuta in giudicato, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza, per cui si rende necessario statuire sul ricorso qui pendente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decisioni 01.405.05.28980.404 e 01.405.05.27881.409 del 28 settembre 2007 CRTE 1, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 vLPContr (applicabile alle multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, come quelle in esame, in virtù della norma transitoria del 27 novembre 2006 pubblicata sul BU 2007, 21) e 1 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto le seguenti multe inflitte alla ricorrente dalla Sezione della circolazione:
- n. 27881.409 del 14 ottobre 2005 per un eccesso di velocità commesso il 19 giugno 2005 in territorio di __________;
- n. 28980.404 del 28 ottobre 2005 per aver circolato con l’equipaggiamento della vettura difettoso il 30 agosto 2005 in territorio di __________;
che con un unico scritto 12 ottobre RI 17 RI 1 ha inoltrato ricorso contro le predette decisioni, sostenendo di non avere la possibilità finanziaria di pagare le multe;
che la competenza di questo giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 vLPContr (in virtù della norma transitoria sopraccitata);
che l’istituto della commutazione in arresto è previsto dalla legislazione cantonale quale ultima ratio nel caso in cui si rivela impossibile in altro modo l’incasso delle multe;
che le decisioni della Sezione della circolazione sono inconfutabilmente cresciute in giudicato non essendo state tempestivamente contestate;
che nell’evenienza concreta l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe in questione è stato corretto;
che l’insorgente afferma di non avere la possibilità finanziaria di saldare le multe, essendo al beneficio unicamente della rendita AVS (oltre alla complementare) sommante a mensili fr. 2'600.-, di cui fr. 1'200.- destinati alla pigione;
che per l'art. 49 cifra 3 seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;
che questa norma appare più favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della commutazione;
che per affermata dottrina e giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV 233 con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);
che il fatto di avere attestati di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa (cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);
che la ricorrente non ha ulteriormente circostanziato la sua situazione finanziaria e neppure ha specificato i motivi per i quali si troverebbe in difficoltà;
che non vi sono quindi elementi sufficienti per escludere che ella possa fare uno sforzo per pagare perlomeno a rate il suo debito, tanto più che non risulta che abbia particolari oneri di mantenimento;
che a giusta ragione CRTE 1 ha quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.- di multa;
che per l’art. 49 cpv. 3 ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);
che in questi casi la prognosi sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);
che RI 1 non ha mai manifestato la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe, anche solo mediante piccolo acconto, disinteressandosi delle possibilità offerte in tal senso, non da ultimo di quella contenuta nel dispositivo della decisione 19 febbraio 2008 della Divisione della giustizia (punto 3), con la quale le veniva precisamente rammentata la possibilità di domandare il pagamento rateale delle multe;
che in difetto di prognosi favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in considerazione;
che in definitiva non vi è alcun valido motivo per inficiare la procedura di commutazione di multa in arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).