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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2008 30.2007.297

22 settembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,601 parole·~8 min·2

Riassunto

Rappresentante di una Sagl che gestisce un esercizio pubblico che cede la gerenza ad una terza persona, la quale però non adempie a tale mansione in modo regolare

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.297 07 251/708

Bellinzona 22 settembre 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 ottobre 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 28 settembre 2007 n. (401) 07 251/708 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 30 ottobre 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1, in qualità di rappresentante della __________, società gestrice dell’Osteria __________, __________, una multa di fr. 880.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.e alle spese di fr. 40.-, per aver permesso alla signora __________ di svolgere una gerenza irregolare e incostante presso l’esercizio pubblico in questione (la presenza della gerente, dal 7 luglio __________ al 5 marzo __________, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici; con riferimento al rapporto di contravvenzione 6 agosto 2007).

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81 e 82 RLes pubb.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione nelle osservazioni 30 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 53 Les pubb il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv. 1); il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2). In tal senso, l’art. 82 cpv. 1 RLes pubb stabilisce che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore. Solo così vi è la garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia, come sancito dall’art. 81 RLes pubb. Egli è responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb).

                                         Le infrazioni alla Legge sugli esercizi pubblici e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.- giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb). A norma dell’art. 66 cpv. 2 Les pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti.

                                 3.     In concreto la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver tollerato a far tempo dal 7 luglio __________ al 5 marzo __________ una gerenza irregolare e incostante da parte della signora __________ presso l’esercizio pubblico del quale è gestore.

                                         La decisione impugnata trae origine da un controllo effettuato dalla Polizia comunale di __________ in data __________.

                                 4.     Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma solamente l’ammontare della multa, che ritiene eccessiva. Egli si giustifica asserendo quanto segue:

                                         “1.   La Signora __________, durante il periodo della sua gerenza, presenziava regolarmente tutte le sere nel locale, in quanto a quell’epoca l’esercizio funzionava come piano bar e l’apertura era unicamente serale.

                                         2.    Non eravamo a conoscenza che la Signora __________ avesse un’altra attività durante la giornata.

                                         3.    Le assenze per le quali siamo stati condannati al pagamento della multa in questione, erano dovute al periodo in cui la Signora __________ era in maternità” (cfr. ricorso 13 ottobre 2007, pag. 1).

                                         Conclude quindi affermando che: “siamo consapevoli che la presenza della gerente durante il periodo in questione non è stata costante, come prevede la legge sugli esercizi pubblici, ma come ribadito riteniamo che la sanzione adottata nei nostri confronti sia stata eccessiva. D’altro canto possiamo garantirvi che il locale non ha mai avuto problemi di qualsivoglia natura d’ordine pubblico, in quanto il responsabile della gestione era costantemente presente sul posto di lavoro” (cfr. ricorso pag. 2).

                                 5.     Nella fattispecie concreta, va detto anzitutto che il ricorrente ha riconosciuto che la presenza della gerente non era a norma di legge. In proposito, dal di lei verbale di interrogatorio __________, risulta che lavorava la sera dalle 19.00 alle 24.00 e ogni tanto anche il pomeriggio dalle 12.00 alle 14.00. Si noti, oltre a ciò, che ella esercitava un’altra attività in qualità di impiegata di banca al 50% presso la __________ di __________ dal mese di novembre __________, incompatibilmente con i requisiti posti dalla legge nell’ambito della gerenza di un esercizio pubblico. In effetti, come detto, a norma dell’art. 82 RLes pubb l’attività di gerente deve essere svolta a tempo pieno, salvo alcune eccezioni previste dagli art. 83-85 RLes pubb (permessi speciali, casi d’invalidità e piccoli esercizi pubblici o esercizi per i quali non è richiesto certificato di capacità), che nella presente fattispecie non entrano in considerazione.

                                         Tuttavia, in assenza di indizi a comprova del fatto che l’insorgente sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza di questa seconda attività, non può essergli rimproverato di averla tollerata. Ne va invece diversamente per quanto riguarda la gerenza irregolare e incostante in relazione agli orari di lavoro svolti dalla gerente, che dovevano giocoforza essere noti al ricorrente, dal momento che l’ha assunta e che era costantemente presente nell’esercizio pubblico (come risulta dal gravame).

                                         In proposito, va precisato che l’assunto secondo cui durante (tutto) il periodo di gerenza della signora __________ l’esercizio pubblico era un piano-bar è smentito dalle varie patenti e autorizzazioni provvisorie agli atti, dalle quali risultano i seguenti cambiamenti dell’esercizio pubblico da locale notturno a osteria e viceversa.

                                         -   dal 7 ottobre __________ al 28 settembre __________: Locale notturno __________ __________ (periodo in cui la gerente risulta essere __________);

                                         -   dal 29 settembre __________ al 15 febbraio __________: Osteria __________;

                                         -   dal 16 febbraio al 22 ottobre __________: Locale notturno __________ e infine,

                                         -   dal 22 ottobre __________: Osteria __________ (per la quale è stato chiesto il rilascio di un’autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico definitiva).

                                         Ciò posto, alla luce degli orari svolti dalla signora __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio sopraccitato), occorre in ogni caso concludere che la gerenza non era conforme alle disposizioni di legge né presso il locale notturno / piano-bar (che per l’art. 39 cpv. 1 Les pubb deve aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 05.00) né presso l’osteria (che giusta l’art. 37 cpv. 1 Les pubb deve rimanere aperta almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00).

                                         Per quanto attiene all’asserta – e non meglio precisata – assenza della gerente per maternità, si osserva che in caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve malattia, servizio militare ecc.) l’art. 87 cpv. 1 RLes pubb impone al gerente di farsi sostituire, rispettivamente al gestore di sostituirlo, con una persona di sua fiducia. Per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la gerenza provvisoria di cui all’art. 88 RLes pubb (art. 87 cpv. 3 RLes pubb). Ipotizzando che l’assenza della gerente sia stata superiore a un mese, considerato il tipo di evento, spettava all’insorgente, in qualità di gestore dell’Osteria __________ e nel rispetto della legge, richiedere un’autorizzazione provvisoria di gerenza o provvedere a sostituirla con un'altra persona in grado di garantire una presenza costante nell’esercizio pubblico, ciò che non risulta essere avvenuto in concreto.

                                         In definitiva, egli ha permesso una gerenza irregolare e incostante nell‘esercizio pubblico in urto con i disposti di legge. Nulla muta a tale conclusione, la circostanza per cui il locale non ha mai avuto problemi d’ordine pubblico grazie alla presenza costante del responsabile della gestione; si ricorda che l’obbligo di presenza è rivolto al gerente, il quale risponde, a titolo esclusivo, del rispetto della legislazione sugli esercizi pubblici nei confronti dell’Ufficio permessi e dello stesso gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb).

                                 6.     Quanto all’ammontare della sanzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (tra cui l’inconsapevolezza dell’esistenza di una seconda attività da un lato e la lunga durata dell’irregolarità dall’altro) questo giudice ritiene che una multa di fr. 500.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto accolto e la multa ridotta nella misura che precede, con adeguamento degli oneri processuali di primo grado.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81 e 82 RLes pub; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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