Incarto n. 30.2007.272 22429/803
Bellinzona 8 agosto 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la segretaria Dusca Schindler per statuire sul ricorso 18 settembre 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 7 settembre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 ottobre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. La Sezione della circolazione, con decisione 7 settembre 2007 ed in applicazione degli artt. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.00, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.00 ed alle spese di fr. 70.00, per i seguenti fatti accertati il 19 giugno 2007 in territorio di __________:
"alla guida della vettura TI __________, percorreva la corsia dinistra di un’area con percorso rotatorio obbligato ed, essendo intenzionato ad uscire a destra procedeva nella manovra ma collideva con un autoveicolo circolante alla sua destra ed intenzionato a proseguire nella rotonda”.
B. RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 18 settembre 2007, con cui postula una riduzione della multa, in considerazione del fatto che la rotonda in questione era entrata in funzione da poco tempo.
C. Con comunicazione 2 ottobre 2007 la Sezione della circolazione propone di “respingere il ricorso in considerazione della fondatezza della decisione impugnata, chiaramente documentata e motivata dagli atti componenti l’incarto”.
D.Il ricorrente ha ammesso che al momento dell’incidente si trovava in una rotonda a due corsie rotatorie, che stava percorrendo quella di sinistra e che si è poi spostato su quella di destra. È a questo punto che è avvenuta la collisione fra i veicoli, prima dell’uscita dalla rotonda in direzione di Locarno.
Per RI 1 il cambiamento di corsia da lui effettuato, da sinistra a destra, era del tutto regolare, in quanto la carreggiata esterna era, a suo dire, libera (cfr. pto 3 delle osservazioni 31.07.2007). Avendo segnalato il cambiamento di direzione, la multa sarebbe quindi infondata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr., ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCS).
Per quanto concerne l’esercizio del diritto di precedenza, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 ab inizio). Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada: questi hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto: egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCS);
3. Nel caso di specie, RI 1 stava circolando nella corsia interna (di sinistra) di un’intersezione circolare in territorio di __________, circostanza pacificamente comprovata: “giunto all’intersezione circolare che hanno appena posizionato presso gli svincoli autostradali di __________, mi sono immesso sulla corsia interna, quindi quella di sinistra” (verbale d’interrogatorio del 19.06.2007, pag. 1), “mi trovavo all’interno della corsia” (cfr. ricorso 18.09.2007) e pure “stavo percorrendo la corsia di sinistra nella rotonda in territorio di __________” (cfr. scritto 31.07.2007).
Intenzionato ad abbandonare la rotatoria (voltare il veicolo e cambiare direzione) per proseguire verso __________, il ricorrente, che avrebbe dovuto concedere la precedenza a chi giungeva alla sua destra, ha urtato l’automobilista che circolava sulla corsia esterna della rotatoria e che era intenzionato a procedere in direzione di __________.
“Percorsa metà intersezione circolare o inserito l’indicatore di direzione destro ed ho iniziato a svoltare. Nel fare questa manovra ho controllato nello specchietto retrovisore ed ho guardato anche alla mia destra ed ho notato un’auto di colore verde, la quale si trovava circa alla mia altezza ma sulla corsia di destra (quindi quella esterna). Da parte mia ho continuato la manovra di svolta ed è stato in questo momento che sono entrato in collisione con l’auto verde.”
La versione fornita dal secondo protagonista dell’incidente collima con quanto raccontato dal multato.
“Nella menzionata rotatoria io mi trovavo nella corsia esterna e arrivato all’altezza della prima uscita che porta in direzione di __________ un veicolo che si trovava alla mia sinistra, quindi nella corsia interna, cambiava di direzione e di corsia onde accedere all’uscita per __________.
…
Io circolavo ad una velocità di circa 40 km/h.”
4. Alla luce degli atti di causa, male si comprende il comportamento del ricorrente, che, nonostante ammetta di avere visto il veicolo, presumibilmente per un errore di valutazione sulla sua velocità e sulle intenzioni di direzione del __________, non ha concesso la precedenza a colui che sopraggiungeva alla sua destra. L’infrazione alle norme sulla circolazione stradale, ed al diritto di precedenza in particolare, risulta palese. Il fatto che la rotatoria fosse entrata in funzione da poco tempo non costituisce, naturalmente, una valida attenuante.
Di fatto il __________ stava effettuando un percorso senza modifiche di traiettoria, invece il multato ha cambiato direzione di marcia, passando dalla sinistra alla destra. Questa circostanza impone di ritenere che era il RI 1 a dover cedere il passo al __________, il quale è sempre correttamente rimasto sulla propria corsia.
5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
La multa inflitta è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
per questi motivi, visti gli artt. 34 cpv. 3, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 2007 è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).