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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.01.2009 30.2007.260

26 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·981 parole·~5 min·3

Riassunto

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.260 21503/809

Bellinzona 26 gennaio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 settembre 2007 presentato da

RI 1, difeso da: Avv. DI 1,

contro

la decisione 24 agosto 2007 n. 21503/809 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 24 settembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1, con decisione 24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h”.

                                         Fatti accertati il 25 giugno 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      In diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.

                                 4.     L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di aver agito in uno stato di necessità. In proposito, nello scritto 5 settembre 2007 (invero inoltrato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a dipendenza dei fatti rimproveratigli e trasmesso dalla Sezione della circolazione a questa Pretura per essere vagliato quale ricorso contro il decreto di multa), egli giustifica di aver circolato a una velocità superiore al consentito a causa di una “situazione di pericolo venutasi a creare con il malore della propria madre __________ domiciliata a __________ e la necessità di trasportarla con urgenza all’Ospedale Regionale di __________, per un sospetto infarto”.

                                         Già in sede di osservazioni 17 luglio 2007 (che, si noti per inciso, sono parte integrante dell’incarto relativo alla procedura penale aperta nei suoi confronti – parallelamente a quella amministrativa – con l’intimazione del rapporto di contravvenzione 6 luglio 2007) egli giustificava l’accaduto, ancorché in modo vago, con l’urgenza di trasportare la madre all’ospedale, producendo a comprova di ciò il certificato medico 16 luglio 2007 del Dr. med. __________, nel quale leggesi quanto segue:

                                         “Così richiesta certifico che la Sig.ra __________ in data 25.6.07 verso le 12.30 è stata urgentemente trasferita all’ospedale __________ dietro mia richiesta”.

                                 5.     In concreto, la laconicità del predetto certificato, che non menziona affatto le cause all’origine dell’ordine di trasferimento in ospedale (che giungono invero solo con il ricorso 5 settembre 2007), lascia alquanto perplessi e, soprattutto, non rende neanche lontanamente verosimile che vi fosse un pericolo concreto e imminente per la salute della madre dell’insorgente. Inoltre, pur senza mettere in discussione che quest’ultima dovesse essere accompagnata senza indugio all’Ospedale __________ per ordine del medico (decisione che l’avrebbe sconvolta), v’è comunque da credere che la sua vita non fosse in pericolo, caso contrario il medico stesso avrebbe richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso professionali dotati di apposite attrezzature per monitorare la situazione. Del resto, il ricorrente nemmeno pretende che simile intervento fosse escluso e l’eventuale pericolo per la salute della madre non altrimenti evitabile. In queste circostanze, egli non era legittimato a commettere l’infrazione ascrittagli, con il rischio di mettere in pericolo gli altri utenti della strada, sé stesso e la passeggera.

                                         In definitiva, le giustificazioni addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     La multa inflitta al ricorrente risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; 18 CP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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