Incarto n. 30.2007.230 401 07 163/704
Bellinzona 11 febbraio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ferrara Francesca in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 agosto 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 3 agosto 2007 n. (401) 07 163/704 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 settembre 2007 presentate dalla CRTE 1, che invero non si confrontano con le censure ricorsuali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 3 agosto 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per avere intrattenuto presso lo __________, __________, cinque persone intente a consumare bevande oltre l’orario di chiusura (con riferimento al rapporto di contravvenzione __________).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art 37 e 66, Les pubb; 80 e 81 RLes pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. A norma dell’art. 37 cpv. 1 Les pubb gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.
Il gerente è la persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento; egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc. (art. 80 e 81 RLes pubb).
Secondo l’art. 66 cpv. 1 Les pubb le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni; il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.-. Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti nonché il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l’ordine dell’esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali (cpv. 2).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di avere intrattenuto, all’interno dello __________, degli avventori oltre l’orario di chiusura.
La decisione si fonda sul rapporto di constatazione __________ steso da un agente della Polizia comunale di __________, dal quale si evince che:
“In data e ora di cui sopra (__________ore 1.35) di servizio unitamente ai colleghi __________ e __________, transitando su viale __________ notavo che all’interno __________ sito in via delle __________, erano ancora presenti a consumare bevande alcoliche degli avventori. All’interno del locale prendevo contatto con una persona la quale si dichiarava essere il gestore del locale. Questi palesava evidenti sintomi di euforia alcolica (…) nonché una certa aggressività nei nostri confronti. Faccio rimarcare che il personaggio si rifiutava di mostrarci un documento di legittimazione valido, in seguito asseriva che gli astanti fossero degli operai intenti a effettuare dei lavori all’interno del bar. Dalla discussione con __________, il personaggio gli apostrofava con fare minaccioso ‘io ti ammazzo!’(… )
Nonostante l’ordine di chiudere il locale, il “gestore” e gli astanti rimanevano all’interno continuando a consumare bevande e cibarie. (…) Da un controllo [eseguito] alle ore __________ si poteva notare che i personaggi di cui sopra erano ancora tutti presenti all’interno. A ulteriori controlli effettuati alle ore __________ e __________ faccio rimarcare la presenza di quattro persone internamente all’EP”.
4. La ricorrente, dal canto suo, pur non avendo presentato osservazioni all’intimazione di contravvenzione __________ (cfr. avvertenza), ciò che avrebbe posto i fatti in un’altra luce di fronte all’autorità, contesta quanto le è rimproverato giustificandosi come di seguito:
“Intendo fare opposizione contro la vostra decisione in quanto tutto ciò che è avvenuto allo __________ dopo l’orario di chiusura, non è di mia responsabilità. Il proprietario del bar si è permesso a mia insaputa, di introdursi con amici nel suddetto bar dopo l’orario di chiusura, minacciando inoltre la polizia in malo modo. Mi considero completamente estranea all’accaduto e spero prendiate le sanzioni con chi di dovere” (cfr. ricorso 17 agosto 2007).
5. In concreto è pacifico che, da un punto di vista oggettivo, vi sia stata una crassa violazione dell’art. 37 Les pubb.
In effetti, come si evince dal rapporto di servizio del __________ l’agente denunciante, unitamente a due colleghi, nel corso di vari controlli hanno potuto constatare che lo __________ era aperto oltre l’orario di chiusura e che al suo interno vi erano cinque persone (quattro in occasione dell’ultimo controllo, ma nulla muta alla sostanza), intente a consumare bevande alcoliche. Gli agenti hanno potuto rilevare l’identità degli avventori tra cui vi era il sedicente gestore del locale (invero amministratore unico della società gestrice del locale tra giugno __________ e marzo __________). Secondo quanto è dato apprendere dal rapporto di contravvenzione __________ l’infrazione è stata altresì intimata direttamente al gestore.
Per quanto attiene alla gerente, gli agenti non hanno riscontrato all’interno del locale la sua presenza. Ella sostiene che il gestore o chi per esso si sia introdotto nel locale con degli amici, a sua insaputa, dopo l’orario di chiusura. Stando a quanto si evince dai documenti agli atti, in effetti, non emergono elementi tali da far dubitare dell’attendibilità della versione data dalla ricorrente.
Sebbene la gerente sia responsabile del rispetto della legge e del regolamento nei confronti dell’Ufficio permessi e del gestore, in casu non si ravvisa da parte sua alcuna colpa per l’infrazione che non è stata evidentemente da lei commessa né tanto meno tollerata. Difetta quindi nel caso concreto l’elemento soggettivo ovvero l’intenzionalità di contravvenire a una norma di legge.
Si è trattato in sostanza di un episodio avvenuto all’insaputa della ricorrente, episodio che la stessa non poteva prevedere, né prevenire.
6. Così stando le cose questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistano gli estremi per rimproverare alla ricorrente qualsivoglia violazione della legislazione sugli esercizi pubblici, di modo che il ricorso deve essere accolto.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 37, 66, Les pubb; 80, 81 RLes pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: