Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2008 30.2007.186

4 agosto 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,393 parole·~7 min·3

Riassunto

Travolgere un veicolo fermo sulla carreggiata

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.186 15662/806

Bellinzona 4 agosto 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 giugno 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 giugno 2007 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 7 agosto 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 80.--, somma già versata a titolo di cauzione, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________;

                                         “Alla guida della vettura (I) __________ non si avvedeva che un autoveicolo fermo sulla sua destra invadeva parzialmente la sua corsia di marcia e continuando lo urtava. A seguito di ciò la vettura si capovolgeva”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 30 giugno 2007, con il quale chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 7 agosto 2007, la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;

                                         che, per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la ricorrente, premettendo di non ricordare la dinamica del sinistro, contesta l’adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione. In particolare, ella sostiene che l’autofurgone, che invadeva parzialmente la sua corsia di marcia, non fosse fermo, come dimostrerebbero le tracce di frenata lasciate sull’asfalto da detto veicolo. Inoltre, sempre a suo dire, non sarebbe possibile che non si sia avveduta del suddetto veicolo, in quanto sulla carreggiata sarebbero state evidenti le tracce del tentativo di frenata del sua vettura (cfr. ricorso, pag. 1);

                                         che, a suo avviso, il conducente dell’altro veicolo stava compiendo una manovra di inversione di marcia per immettersi nella strada laterale immediatamente successiva al luogo dell’incidente. Tale considerazione, sarebbe, a suo dire, confermata dal fatto che la ruota anteriore destra dell’autofurgone sia stata danneggiata soltanto nella parte interna, ciò che dimostrerebbe che lo sterzo fosse completamente girato verso destra (cfr. ricorso, pag. 3);

                                         che ella aggiunge altresì che il conducente dell’altro veicolo avrebbe spostato quest’ultimo al di fuori della carreggiata subito dopo l’incidente (cfr. ricorso, pag. 2);

                                         che di fronte agli agenti di polizia la ricorrente aveva affermato: “Mentre percorrevo questo tratto di strada rettilineo a velocità moderata, da me stimata in 30/40 km/h, non ricordo cosa sia esattamente successo, sta di fatto che mi sono sentita sobbalzare e mi sono ritrovata con la vettura capovolta. Nei miei ricordi rammento di aver notato una vettura ferma sul ciglio destro della strada (rispetto alla mia direzione di marcia) ma non ho presente di essergli andata contro”. Quale giustificazione per l’assenza di ricordi ella aveva avanzato l’ipotesi di un repentino malore (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 aprile 2007, pagg. 1-2);

                                         che, da canto suo, il conducente dell’autofurgone ha dichiarato agli agenti di polizia: “Appena immesso su Via Motta incrociavo la mia convivente, la quale proveniva in senso opposto al mio. Da parte mia, siccome la mia compagna si era arrestata a lato destro della carreggiata, sua direzione di marcia, attraversavo il campo stradale e mi posizionavo sul ciglio della strada in direzione opposta a quella del mio senso di marcia, quindi alla mia sinistra. Preciso che, in quel frangente, il mio veicolo non invadeva per nulla la strada. (…) nell’accingermi a ripartire alla volta di __________, notavo sopraggiungere una fila di veicoli, circa 6/7 automobili. Pertanto dovevo attendere il loro passaggio per immettermi nuovamente sulla carreggiata. Sortivo leggermente dal prato, ove avevo posteggiato il veicolo, ma unicamente invadevo con la parte anteriore del mio veicolo, il marciapiede a lato della strada. Giunto quindi al confine con l’inizio della carreggiata, arrestavo il mio veicolo e attendevo il momento buono. Dopo il passaggio di alcune autovetture, una in particolare la notavo, poiché manteneva una traiettoria strana. In effetti vedevo che pian piano quest’autovettura si dirigeva incontro a me. Uno sguardo nei confronti della conducente rivelava che la stessa guardava in direzione della carreggiata antistante; per contro non ci siamo incrociati lo sguardo. Poco dopo, l’autovettura condotta dalla ragazza si scontrava con la parte anteriore destra del mio autofurgone. A seguito dell’urto l’autovettura che mi era venuta addosso si sollevava da terra e si adagiava sul tetto al centro della strada. (…) ADR era assolutamente fermo, avevo il piede sul freno e sono sicuro di non aver invaso la carreggiata; semmai con lo spigolo destro del muso, dato che trattasi di pick-up, sono fuoriuscito di 10-20 cm sulla carreggiata. ADR a seguito del forte impatto non ricordo si essere stato sospinto all’indietro, semmai comunque di poco.” (cfr. verbale di interrogatorio 21 aprile 2007 di __________, pag. 1);

                                         che il testimone __________, che circolava alla guida del suo veicolo dietro quello condotto dalla sua compagna, qui ricorrente, ha riferito agli agenti di polizia che “ADR il pick-up era all’esterno della carreggiata, sul marciapiede; per contro la ruota anteriore destra dello stesso invadeva la carreggiata forse di 10-20 cm.” ADR la traiettoria di RI 1 è rimasta sempre la stessa; posso affermare con sicurezza che non si è spostata verso destra. ADR la mia ragazza non ha accennato a frenare; lo deduco dalle luci posteriori che non si sono commutate su “stop”.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 aprile 2007, pag. 2);

                                         che, in base ai rilievi effettuati, gli agenti di polizia hanno constatato la presenza di una traccia di sfregamento all’indietro lasciata dalla ruota anteriore destra dell’autofurgone, ciò che ha permesso di stabilire che, prima della collisione, la stessa sporgesse per circa 50 cm dal marciapiede. Dalle verifiche intraprese è stato inoltre possibile appurare che il ribaltamento della vettura non è stato causato dalla velocità, ma dall’effetto trampolino provocato dalla ruota anteriore dell’autofurgone (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 10 maggio 2007, pag. 4, e documentazione fotografica allegata allo stesso);

                                         che, per contro, dal suddetto rapporto non risulta che siano state rilevate tracce di frenata della vettura condotta dall’insorgente;

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, in particolare per non essersi accorta che la parte anteriore destra dell’autofurgone, fermo al lato della strada, sporgeva parzialmente sulla sua corsia di marcia, urtando la stessa e perdendo conseguentemente la padronanza di guida;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 100.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

30.2007.186 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2008 30.2007.186 — Swissrulings