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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.05.2008 30.2007.184

20 maggio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,540 parole·~8 min·5

Riassunto

Non concedere la precedenza ad un veicolo proveniente da destra

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.184 15841/810

Bellinzona 20 maggio 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 luglio 2007 presentato da

RI 1 difesa da: DI 1

contro

la decisione 15 giugno 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 11 luglio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 10 marzo 2007 in territorio di Quinto;

                                         “alla guida della vettura __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest’ultimo”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e 14 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 2 luglio 2007, con il quale chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, secondo l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordine della polizia;

                                         che, giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo (cpv. 2). I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull’ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione (cpv. 5);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che, nel caso in esame, la dinamica del sinistro, è stata così riassunta dalla Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 14 marzo 2007, pag. 4):

                                         “La pista dell’aeroporto di Ambrì, nel caso specifico, era adibita a parcheggio in merito alla partita di disco su ghiaccio tra la locale squadra ed il Basilea. I militi dei pompieri di Quinto provvedevano a far parcheggiare le innumerevoli autovetture, tra cui quelle dei protagonisti. A partita terminata, RI 1, in qualità di allieva conducente, regolarmente accompagnata, si poneva alla guida dell’autovettura Subaru __________. A suo dire percorreva all’incirca duecento metri, ad una velocità di circa 30 km/h, tra due lunghe file di auto parcheggiate. Ad un dato momento entrava in collisione con l’auto condotta dal __________, il quale proveniente da destra, rispetto la direzione della RI 1, pure lui circolando tra dei veicoli parcheggiati. L’urto avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo RI 1 e la parte anteriore sinistra dell’auto __________.”;

                                         che la ricorrente nega ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di aver percorso, per raggiungere l’uscita, longitudinalmente la pista d’atterraggio, seguendo la maggioranza degli altri veicoli, ciò che le ha dato la convinzione di essere sulla via di scorrimento principale, ritenuto inoltre che non c’era alcuna demarcazione (cfr. ricorso, pagg. 2-3);

                                         che, a suo parere, non vi sarebbe quindi un preciso incrocio in cui avrebbe dovuto concedere la precedenza, ma soltanto una serie di veicoli in procinto di partire. Inoltre l’auto con cui è entrata in collisione nonostante giungesse da destra, proveniva dall’hangar, ossia da una strada chiusa e secondaria rispetto alla via di scorrimento principale, e stava attraversando perpendicolarmente la pista per guadagnare l’uscita, quando invece avrebbe potuto raggiungerla più velocemente svoltando a destra e proseguendo nella direzione di marcia della maggioranza degli altri veicoli;

                                         che pertanto, sempre a suo avviso, trovandosi sulla via di scorrimento principale, non vigerebbe il principio della precedenza da destra, tantomeno avrebbe dovuto immaginarsi di doverla concedere. Essa non avrebbe quindi dovuto attendersi la repentina fuoriuscita dell’altro veicolo;

                                         che inoltre, a causa delle numerose auto ivi presenti, non le sarebbe stato possibile avvedersi per tempo del pericolo costituito dal sopraggiungere dell’altro veicolo proveniente da destra;

                                         che, infine, ritenendo che la fattispecie non sia stata sufficientemente chiarita dal rapporto di polizia e dal disegno ivi allegato, la ricorrente ne ha allestito uno di proprio pugno, dal quale, a suo dire, si può desumere che stava percorrendo la via di scorrimento principale;

                                         che, innanzitutto, va ricordato che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni;

                                         che pertanto il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la propria responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che tale questione, semmai, deve essere risolta dal giudice civile qualora dovesse insorgere una controversia in punto alla suddivisione, fra le parti, della responsabilità per i pregiudizio cagionato dall'infortunio. La concolpa non elimina né sminuisce la propria;

                                         che di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe dell'altro conducente non sono liberatorie.

                                         che si può senz’altro concordare circa la poca chiarezza dello schizzo allestito dagli agenti di polizia, in quanto riporta soltanto la disposizione dei numerosi veicoli parcheggiati e la direzione di marcia dei due protagonisti, senza tuttavia fornire alcuna descrizione dei luoghi, mentre quello dell’insorgente permette una migliore comprensione della zona in cui è avvenuto l’incidente - peraltro perfettamente nota a questa autorità - nonché della dinamica dello stesso;

                                         che malgrado ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a mente di questo giudice, la stessa non si trovava a circolare sulla via principale e dunque non godeva della precedenza;

                                         che, in effetti, in occasione delle partite di disco su ghiaccio in programma alla “Valascia”, i veicoli degli spettatori vengono fatti parcheggiare sulla pista dell’ex-aerodromo militare, su più file ordinate, a destra e a sinistra dell’ideale prolungamento del raccordo che conduce i velivoli dalla pista di rullaggio alla pista di atterraggio e di quello che in uscita da quest’ultima permette di accedere all’area di fronte all’hangar, in cui hanno la possibilità di parcheggiare i membri del gruppo di sostegno della locale compagine sportiva e, proseguendo, all’abitato di Ambrì;

                                         che fra i veicoli così parcheggiati si forma quindi un collegamento stradale che taglia perpendicolarmente la pista di atterraggio e che permette l’accesso e l’uscita dalle zone adibite a posteggio. Quando non vi sono incontri sportivi, questa strada - ai cui lati è posato il cartello indicante la velocità massima autorizzata (50 km/h - Limite generale; segnale n. 2.30.1) - è invece utilizzata dai contadini per accedere ai terreni da pascolo siti nell’area dell’aeroporto;

                                         che pertanto, pur non essendovi una demarcazione orizzontale o verticale, si formano degli incroci alle intersezioni fra gli sbocchi delle vie di accesso agli stalli provvisori e questo collegamento stradale;

                                         che, come detto, al momento dell’urto la ricorrente stava percorrendo una di queste vie tra due file di veicoli parcheggiati, mentre l’altro protagonista circolava sulla citata strada, provenendo dall’area di fronte all’hangar;

                                         che non si può quindi ritenere che l’insorgente circolasse su una strada prioritaria rispetto ai veicoli provenienti dalla citata stradina, né che quest’ultima dovesse o potesse essere considerata principale per il solo fatto che fosse percorsa dalla maggioranza degli automobilisti;

                                         che non avendo accordato la precedenza al veicolo proveniente da destra, la ricorrente ha dunque violato le norme enunciate dalla decisione impugnata;

                                         che in ogni caso si giungerebbe alla medesima conclusione anche qualora si volesse considerare il punto in cui è avvenuto il sinistro come un’intersezione fra due strade di pari categoria, in quanto nessuna di esse è designata quale principale;

                                         che alla multata non giova neppure invocare di non aver potuto scorgere il veicolo prioritario a causa delle numerose auto presenti. Tale circostanza avrebbe semmai dovuto indurla ad essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua andatura;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, , DI 1, , Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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