Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.09.2008 30.2007.158

1 settembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,503 parole·~8 min·3

Riassunto

Lavore in qualità di magazziniere autista sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che consente un'attività lavorativa

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.158 07 363/307

Bellinzona 1 settembre 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 maggio 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 maggio 2007 n. 363/307 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 13 giugno 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 18 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha lavorato in qualità di magazziniere autista, dal __________ al __________, a favore della ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione nelle osservazioni 13 giugno 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

                                         Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, in vigore al momento dei fatti; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).

                                         Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di magazziniere autista, dal __________ al __________, a favore della ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività; fattispecie che presuppone la violazione dell’obbligo di notifica conformemente a quanto sancito dall’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ravvisata dall’autorità di prime cure e giustifica l’accaduto come segue:

                                         “Come già dichiarato con il verbale d’interrogatorio reso alla polizia cantonale in data __________.2007, contestualmente all’inizio dell’attività mi sono attivato per regolarizzare la mia posizione con la richiesta del rilascio del permesso G (copia richiesta allegata). Permesso che è giunto solo qualche giorno più tardi, in quanto essendomi presentato una prima volta presso gli uffici competenti di __________ con le copie dei documenti anziché gli originali, sono dovuto ritornare una seconda volta prima di ricevere il permesso provvisorio. Detto questo, vi confermo che da parte mia non c’è stata alcuna intenzione di lavorare senza la relativa autorizzazione, ma ho cercato di attivarmi immediatamente per essere in perfetta regola.

                                         D’altronde, sia sul contratto di lavoro, che sulla richiesta del rilascio del permesso G, viene menzionato il corretto inizio del rapporto di lavoro, ovvero il __________.2007” (cfr. ricorso 31 maggio 2007).

                                         A verbale, egli aveva inoltre precisato di aver iniziato a lavorare il 20 novembre 2006 e di aver avviato le pratiche per l’inoltro della domanda del permesso lo stesso giorno. L’insorgente si è poi presentato all’Ufficio degli stranieri solo qualche giorno dopo portando seco i documenti necessari, tuttavia in fotocopia, ragion per cui è ritornato in seguito con quanto richiesto (cfr. verbale d’interrogatorio 11 gennaio 2007).

                                 5.     Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro (Italia) che beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore dal 1o giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1o aprile 2006).

                                         Secondo l’art. 2 cifra 1 allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I frontalieri salariati in possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di una durata compresa fra tre mesi e meno di un anno ottengono un permesso per frontalieri la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro, mentre per quelli di una durata uguale o superiore a un anno, ottengono un permesso per frontalieri con una durata di validità di cinque anni (art. 7 cifra 2 allegato I ALC).

                                 6.     Anche dopo l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, per gli Stati membri dell’UE-17/AELE, della libera circolazione totale delle persone – concernente il ricorrente, in quanto cittadino di un vecchio Stato membro dell’UE – rimane applicabile per attività lavorative soggette a permesso, conformemente all’art. 2 cifra 4 allegato I ALC, l’obbligo di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e1e2 ODDS (ripreso oggi dagli art. 10-13 della Legge federale sugli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2008; LStr), applicabile per analogia ai frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP). Giusta l’art. 2 cpv. 1 seconda frase LDDS, gli stranieri venuti in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi o di esercitare un’attività lucrativa devono notificare il loro arrivo alla polizia degli stranieri entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego.

                                         Ogni cittadino CE-AELS che chiede di poter esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera, è autorizzato a iniziare la propria attività durante la procedura d’ottenimento del permesso conformemente all’art. 19 cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS (cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC), poiché gode di un diritto generale all’ottenimento dello stesso. Tuttavia, anche in questo caso, esso rimane comunque tenuto a notificare il suo arrivo, prima d’iniziare l’attività lucrativa (art. 2 cpv. 2 LDDS).

                                 7.     In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 20 novembre 2006. Il contratto di lavoro, datato 16 novembre 2006, era di durata indeterminata, ragion per cui l’insorgente aveva diritto ad un permesso G-CE-AELS valevole 5 anni (art. 7 cifra 2 allegato I ALC). In occasione del verbale di interrogatorio 11 gennaio 2007 egli ha affermato che:

                                         “In effetti ho iniziato a lavorare il __________ e lo stesso giorno con la collaborazione del datore di lavoro sono state avviate le pratiche per l’inoltro della domanda all’Ufficio degli stranieri. Io mi sono presentato personalmente presso l’URS di __________ qualche giorno dopo, portando le carte necessarie. Avendo portato solo fotocopie l’URS mi rendeva attento che per la domanda necessitavano gli originali. Qualche giorno dopo ho portato quanto richiesto dando avvia alla procedura”; versione confermata in sede ricorsuale, benché in termini ancor più vaghi. Dalla domanda di rilascio del permesso G-CE-AELS risulta che la richiesta, datata 28 novembre 2006, è stata inoltrata formalmente il 1° dicembre 2006.

                                         Ora, è indubbio che dalle stesse affermazioni dell’insorgente risulta che la notifica, avvenuta al più presto qualche giorno (invero non precisato) dopo l’inizio dell’attività lucrativa, è tardiva. La conclusione non muterebbe nemmeno se si considerasse che la notifica è avvenuta contestualmente all’inizio dell’attività, poiché la stessa andava inoltrata anticipatamente.

                                         A giusta ragione l’autorità di prime cure osserva che egli avrebbe potuto lavorare già all’indomani dell’inoltro della richiesta presso l’Ufficio regionale degli stranieri, senza attendere il rilascio del permesso.

                                         In definitiva, le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono dunque  liberatorie. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto, siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP; art. 2 cifra 4 allegato I ALC; 38 RLalps-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

30.2007.158 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.09.2008 30.2007.158 — Swissrulings