Incarto n. 30.2007.143 11877/810
Bellinzona 22 aprile 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 9 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 27 aprile 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 30 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 27 aprile 2007, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 26 gennaio 207 in territorio di __________:
“alla guida del veicolo __________ s’immetteva in retromarcia nel flusso della circolazione collidendo con un autocarro in circolazione sulla pubblica via”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 9 maggio 2007, con il quale chiede una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del 30 maggio 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza;
che, per l’art. 15 cpv. 3 ONC, chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, di essersi immessa in retromarcia nel flusso della circolazione collidendo con un autocarro circolante sulla pubblica via;
che la ricorrente postula una riduzione della multa, ritenendola sproporzionata rispetto al danno causato alla circolazione, poiché, a suo avviso, dal rapporto di polizia risulterebbe che quando è sopraggiunto l’autocarro si era già immessa sulla strada principale e stava per ripartire (cfr. ricorso);
che, nel caso in esame, la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 7 febbraio 2007, pag. 4):
“__________circolava ad una velocità dichiarata di 20 Km/h con l’autocarro della sua ditta su via __________ a __________. Improvvisamente da un posteggio perpendicolare a via __________, posto alla sua destra usciva in retromarcia la RI 1. __________ frenava ma non riusciva ad evitare l’impatto che è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro del suo autocarro e la parte posteriore del veicolo della RI 1.”;
che, dal canto suo, la ricorrente ha così descritto la dinamica dei fatti:
“Ho acceso l’auto, mi sono messa la cintura, ho guardato dietro in tutte e due le direzioni, visto che non arrivava nessuno, ho iniziato a fare la retromarcia: mentre facevo retromarcia, quando ero già in mezzo alla strada improvvisamente ho sentito qualcuno che urtava la parte posteriore del mio veicolo. D1: Come mai non ha visto arrivare l’autofurgone visto che la visibilità era buona? R1: Tutti e due avevamo la visibilità buona e quindi come mi potevo fermare io, poteva fermarsi anche lui. Io non l’ho visto arrivare perché quando sono partita non c’era.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 26 gennaio 2007, pagg. 1-2);
che l’interessata sembra quindi voler addossare parte della responsabilità dell’incidente al conducente dell’autofurgone, reo di non essersi fermato nonostante il veicolo da lei condotto fosse già completamente sulla pubblica via;
che, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve dare prova di una particolare attenzione e prudenza. Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli prioritari ed eseguire le sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada;
che il conducente non può limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve essere costantemente vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo;
che inoltre, i conducenti di veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a facilitare l’immissione nel flusso della circolazione, ad esempio frenando, agli altri utenti della strada;
che, nel caso in esame, è incontestato che la ricorrente non fosse prioritaria, in quanto si stava immettendo in retromarcia nel flusso della circolazione uscendo da un parcheggio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo veicolo fosse o meno già completamente immesso sulla strada pubblica;
che se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico durante tutta la manovra di retromarcia e non si fosse limitata a guardare in entrambe le direzioni prima di mettersi in moto, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere l’autofurgone che procedeva regolarmente sulla pubblica via, arrestarsi immediatamente ed evitare - in ultima analisi - la collisione;
che, a titolo abbondanziale, all’insorgente non giova prevalersi di eventuali - e non comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che, visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).