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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2008 30.2007.124

4 agosto 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,261 parole·~6 min·3

Riassunto

Deposito abusivo di materiale in area forestale

Testo integrale

Incarto n. 30.2007.124 1288/806

Bellinzona 4 agosto 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 aprile 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 13 aprile 2007 n. 1288/806 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 23 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 – in qualità di titolare dell’omonima ditta esecutrice dei lavori di realizzazione della strada forestale __________ – una multa di fr. 800.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver eseguito il deposito di 28 mc di materiale di scavo all’interno dell’area forestale, lungo la costruenda strada forestale, all’altezza della sezione 69, nel Comune di __________, su un sedime di proprietà del Patriziato di __________ (con riferimento all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).

                                         Fatti accertati il 23 novembre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in via principale, l'annullamento della multa e, in subordine, la riduzione della stessa a fr. 200.-, proporzionalmente alla sua negligenza e al grado di colpa.

                                 C.     La CRTE 1 con le osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

Per l’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento. In particolare, è considerato utilizzazione dannosa il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).

                                         Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).

                                 3.     La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, rimprovera al multato di avere effettuato un deposito di 28 mc di materiale di scavo estraneo al cantiere della strada, in area forestale, all’altezza della sezione 69, “dopo che con il presidente del Patriziato di __________ era stata pattuita una cifra a corpo di fr.1'000.- quale tassa per il deposito di 70 – 100 mc di materiale” (cfr intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, non contesta la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando la sua assoluta buona fede, il suo impegno immediato a interrompere l’operazione e l’assicurazione a garantire il non verificarsi di simili inconvenienti. Specifica di aver agito su incarico e autorizzazione dei suoi partner contrattuali, ovvero della direzione lavori (DL) rappresentata dall’ingegnere __________ e del Patriziato proprietario della strada, senza alcuna intenzionalità o conoscenza di commettere un’infrazione.

                                         Egli soggiunge che “il deposito, effettivamente da me effettuato come già asserito nelle mie osservazioni al rapporto di contravvenzione unicamente nella mia qualità di esecutore delle opere come da richiesta del committente e della DL, non è da considerarsi a mio avviso un deposito abusivo ai sensi della legislazione forestale. Il materiale aveva quale scopo quello di fungere da riempimento per il piazzale regolarmente previsto nella costruzione della strada forestale (peraltro non contestato) ma situato ad un livello inferiore a quello della nuova strada forestale. Il materiale consisteva in detriti di roccia, materiale quindi non estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta; (…) proprio in considerazione di una funzionalità ottimale della strada e del piazzale forestale, il materiale si rivelava senz’altro di ottima qualità” (cfr. ricorso 30 aprile 2007, pag. 3/4).

                                 5.     Innanzitutto va osservato, come rileva a giusto titolo l’autorità di prime cure, che da una stimata impresa di costruzioni operante nel settore dell’edilizia da oltre vent’anni (cfr. registro di commercio) ci si deve attendere tutta la diligenza che le circostanze richiedono, nonché un comportamento responsabile e irreprensibile, rispettoso delle leggi. Il ricorrente doveva quindi astenersi dal compiere l’azione rimproveratagli sebbene la stessa fosse stata “autorizzata” dalla DL e dal Patriziato, entità queste non munite peraltro dei poteri per la concessione di un siffatto permesso, circostanza di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in base alla sua notevole esperienza, o che avrebbe potuto facilmente verificare; ciò che invece non ha fatto, dando prova di leggerezza. Aggiungasi, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito in buona fede, che la stessa non è comunque liberatoria.

                                         In second’ordine che il materiale depositato consistesse in detriti di roccia, aventi qualità drenante, e non fosse estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta circostanza contestata dall’autorità di prime cure, senza peraltro confrontarsi a fondo con l’argomentazione sollevata dal ricorrente - non è una valida scusante, poiché il solo deposito di qualsiasi materiale senza autorizzazione delle autorità competenti configura una violazione delle norme forestali contemplate nella decisione impugnata.

                                         In definitiva, le argomentazioni addotte dall’insorgente non sono liberatorie, per cui occorre ritenere che vi è stata una violazione della legge forestale per negligenza.

                                 6.     Quo alla commisurazione della multa, non può essere disatteso che in concreto il danno risulta essere contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con un quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di materiale avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un piazzale di deposito/lavorazione di legname secondo progetto, circostanze non contestate dall’autorità di prime cure, la quale non si è espressa sulla questione dell’entità del danno, affermando però che vi era materiale “altrettanto idoneo” proveniente direttamente dall’area di cantiere.

                                         Alla luce delle circostanze appena evocate, non risulta un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare una multa così elevata.

                                         Tutto ben ponderato, questo giudice ritiene che una multa di fr. 400.- sia confacentemente proporzionata all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede, lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.

                                         L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 400.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 100.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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