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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2007 30.2006.88

29 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·682 parole·~3 min·1

Riassunto

inoltrarsi in un'intersezione senza arrestarsi allo stop con conseguente collisione

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.88 5796/607

Bellinzona 29 gennaio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 marzo 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 10 marzo 2006 n. __________ emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 19 gennaio 2007 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 80.-, per i seguenti fatti accertati il 16 dicembre 2005 in territorio di Viganello:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ ometteva di fermarsi ad uno ‘stop’, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra”.

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr;

                                         che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa;

                                         che la CRTE 1, con comunicazione 19 gennaio 2007, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSStr);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la CRTE 1 ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione senza fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente la precedenza;

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma postula una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria dovuta alla nascita del secondo figlio;

                                         che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla CRTE 1;

                                         che oltretutto, pur essendo comprensibile che la nascita del secondo figlio abbia potuto avere un’incidenza sulla condizione economica del ricorrente, egli non ha ulteriormente circostanziato le sue asserite difficoltà;

                                         che in siffatte evenienze non vi è spazio alcuno per una riduzione della multa, il ricorso dovendo pertanto essere respinto;

                                         che in ogni caso rimane salva la possibilità del ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;

                                         che vista la particolarità della fattispecie si giustifica prelevare una tassa di giustizia ridotta e contenere le spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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