Incarto n. 30.2006.54 4382/603
Bellinzona 28 luglio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10 febbraio 2006 n. 4382/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 6 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione, con decisione 10 febbraio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–, per il seguente motivo:
“Ha omesso di sottoporre il veicolo __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice sostenendo di non essere “in condizione di pagare una multa di questo importo”.
C. La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 6 marzo 2006 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione.
Chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC, v. anche art. 103 cpv. 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento.
L'ultimo servizio di manutenzione è stato effettuato il 19 maggio 2003 ed era scaduto il 19 maggio 2005 (v. rapporto di contravvenzione 5 gennaio 2006), ossia quasi otto mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4 gennaio 2006.
4. La ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma chiede il condono della multa, in quanto non sarebbe “in condizioni di pagare una multa di questo importo”. Osserva inoltre che è la prima volta che commette un’infrazione di questo tipo (cfr. ricorso 21 febbraio 2006). Nelle osservazioni 18 gennaio 2006, si giustificava inoltre prevalendosi della sua buona fede, posto come a suo dire: “La dimenticanza del controllo di gas di scarico non l’ho fatta apposta, mi traeva in confusione anche il 06 che leggevo nella vignetta” (cfr. osservazioni 18 gennaio 2006).
La possibile buona fede evocata dalla ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessata è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP).
Nemmeno il fatto di aver provveduto in seguito a regolarizzare la situazione (cfr. osservazioni 18 gennaio 2006) basta – con ogni evidenza – a mandare esente da pena l'insorgente, tenuto conto che l’infrazione è stata perpetrata per una durata considerevole: dimostra semmai che nonostante gli asserti problemi fisici essa era in grado di far eseguire il controllo. Ciò che fa stato è unicamente il momento in cui è incappata nel controllo di polizia durante il quale l'agente ha riscontrato che il veicolo non era in regola con le prescrizioni relative ai controlli sui gas di scarico. Di conseguenza anche tale argomentazione non giustifica l’annullamento della sanzione.
La decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione.
La precaria situazione finanziaria evocata dall’insorgente (seppure non chiaramente documentata) induce nondimeno - tutto ben ponderato - a ridurre la multa inflittale a fr. 100.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.
Di transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare in un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una rateazione dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
Il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).