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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2006 30.2006.40

7 agosto 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,556 parole·~8 min·1

Riassunto

Mancata notifica da parte di cittadino straniero della prospettata attività in Svizzera

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.40 MU0059-IND

Bellinzona 7 agosto 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2005 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 16 novembre 2005 n. MU0059-ind emessa dall’Ufficio della manodopera estera, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 14 dicembre 2005 presentate dall’Ufficio della manodopera estera;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     L’Ufficio della manodopera estera con decisione 16 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.-, per inosservanza all’obbligo di notifica (cfr. intimazione di contravvenzione 6 ottobre 2005).

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.

                                 B.     RI 1 è insorto contro tale pronuncia dipartimentale con un ricorso del 28 novembre 2005, in cui chiede che la multa sia contenuta nella misura del 10% rispetto al massimo previsto dalla legge per questo tipo di infrazione, ossia in fr. 200.-.

                                 C.     Con scritto 15 marzo 2006 (successivo alla decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato con cui gli atti inerenti il procedimento contravvenzionale sono stati trasmessi per competenza alla Pretura penale), l’Ufficio della manodopera estera si è riconfermato nelle osservazioni 14 dicembre 2005 dove proponeva, in sostanza, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                         Lo scritto 5 aprile 2006 del ricorrente (indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) è invece inammissibile, in quanto la procedura per le contravvenzioni non conferisce alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati.

                                 2.     Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa.

                                         Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’Ufficio della manodopera estera è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).

                                         Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

                                 3.     Nella fattispecie il ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio indipendente a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo effettuato il __________, in entrata in Svizzera, presso il valico doganale di __________. Dal rapporto di segnalazione allestito dal Corpo delle guardie di confine di __________ (doc. 2) risulta che il ricorrente ha iniziato un’attività nel ramo dell’edilizia senza la relativa notifica (osservazioni in fine).

                                         Sulla scorta di tale rapporto, l’autorità di prime cure sostiene che il ricorrente avrebbe iniziato il __________ un lavoro di fornitura e siliconatura di zoccolino lucido in serizzo presso il signor __________, notificando l’attività solamente il __________ a seguito del predetto controllo (cfr. osservazioni 14 dicembre 2005).

                                         Tuttavia, mal si comprende come il ricorrente abbia potuto realmente iniziare i lavori il __________, ossia il giorno del controllo, se si considera che lo stesso è avvenuto in entrata per la Svizzera. È infatti dubbio che egli abbia potuto varcare il confine alla luce dell’irregolarità riscontrata alla dogana.

                                         La ricevuta fiscale datata __________ (doc. 4) non è di alcun ausilio ai fini di stabilire l’inizio effettivo dei lavori, dal momento che non reca nessuna indicazione che permette di concludere con certezza che il ricorrente ha prestato servizio presso l’abitazione del committente tale giorno; in particolare, si osserva che la stessa non è controfirmata da quest’ultimo e, del resto, concerne unicamente il materiale fornito e non l’esecuzione vera e propria del lavoro. È quindi probabile che il documento sia stato preparato il __________ in previsione del prospettato lavoro, ma che la relativa consegna alla committenza sia stata impedita a causa del controllo doganale.

                                         D’altronde, con scritto __________ - seppur formalmente irrito - il ricorrente, dopo aver preso atto delle osservazioni dell’Ufficio della manodopera estera, ha precisato che i lavori sono invero stati compiuti il __________, in quanto il __________ era stato bloccato all’entrata in Svizzera, circostanza che, sommato tutto, appare più plausibile della tesi dell’autorità.

                                         Ciò posto, occorre concludere che il comportamento del ricorrente configura in realtà gli estremi del tentativo, considerato che ha omesso di notificare una prestazione che di fatto non è stata eseguita.

                                 4.     Il ricorrente, che riconosce di non aver proceduto alla notifica della prospettata attività, postula nondimeno la riduzione della multa a fr. 200.- alla luce della sua “buona fede e del successivo corretto comportamento seguito in osservanza della legge” (cfr. ricorso 28 novembre 2005, pag. 2). Nelle osservazioni 18 ottobre 2005, egli si giustificava inoltre affermando che “in data __________ non ero ancora a conoscenza della metodologia di registrazione notifica ed annuncio da effettuarsi a mezzo internet per i lavori di qualsivoglia natura da me indipendente o a mezzo lavoratore dipendente da svolgere in Svizzera (…)”.

                                 5.     Giova anzitutto rilevare che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). ll ricorrente non può nemmeno avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

                                         In altri termini, constatata la negligente omissione in punto al proprio dovere di notificazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n.178, pag. 93). Neppure il comportamento corretto adottato dal ricorrente giustifica una riduzione della multa, poiché intervenuto solo posteriormente all’accertamento dell’infrazione.

                                         Le doglianze ricorsuali non possono quindi trovare accoglimento. Va peraltro precisato che la circostanza secondo cui le operazioni effettuate si estinguono nell’arco di poche ore, in uno o due giorni al massimo (cfr. ricorso 28 novembre 2005, pag. 2), è ininfluente, poiché l’obbligo di notifica, trattandosi di attività afferente ai rami accessori dell’edilizia (ciò che il multato non contesta), sussiste già a partire dal primo giorno dell’attività, indipendentemente dalla sua durata.

                                 6.     Per quanto attiene all’importo della multa, certo è che, come rilevato dall’autorità di primo grado, “la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare l’osservanza delle condizioni lavorative dei lavoratori. Indirettamente, la mancata notifica ostacola anche l’osservazione del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro territorio, di prestatori di servizio provenienti dall’UE.” (cfr. osservazioni 14 dicembre 2005 dell’Ufficio della manodopera estera, pag. 2).

                                         Ciononostante, tenuto conto del fatto che l’infrazione non è stata consumata, ma soltanto tentata, come pure della buona fede del ricorrente (ancorché non liberatoria) questo giudice ritiene che la multa erogata - pari alla metà del massimo consentito dalla legge - sia eccessiva. Di conseguenza, si giustifica accogliere parzialmente il ricorso e ridurre l’importo della stessa a fr. 400.-, adeguando gli oneri di primo grado.

                                         L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia minima e a contenere le spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 400.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 50.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- dell’odierno giudizio, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

                               2.1.     Al ricorrente, previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr. 300.- a titolo di maggior anticipo.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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