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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.08.2007 30.2006.352

9 agosto 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,911 parole·~15 min·5

Riassunto

Rifiuto ripetuto all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale (OLR2)

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.252 - 352 29319/607 22252/608

Bellinzona 9 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 25 settembre e 18 dicembre 2006 presentati da

RI 1,

contro

le decisioni 8 settembre 2006 n. 22252/608 e 1° dicembre 2006 n. 29319/607 emesse dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 11 ottobre e 29 dicembre 2006 presentate dallaCRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 8 settembre 2006 n. 22252/608 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 4’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti fatti accertati il 7 giugno 2006 in territorio di __________:

                                         "Quale responsabile della ditta __________, ha rifiutato ripetutamente all’autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l’attività dell’azienda conformemente all’ORL 2”.

                                 B.     La predetta autorità, con decisione 1° dicembre 2006 n. 29319/607, ha pure inflitto all’insorgente una multa di fr. 5'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per la medesima fattispecie accertata il 21 settembre 2006 sempre in territorio di __________, dove ha sede la ditta __________ SA, della quale è amministratore unico.

                                         Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 23, 28 cpv. 2 lett. d ORL2.

                                 B.     Contro le predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 11 ottobre 2006, rispettivamente 29 dicembre 2006 propone, per contro, la reiezione dei gravami e la conferma delle decisioni impugnate.

considerato                      in diritto

                                 1.     Preliminarmente si rileva che i gravami vengono trattati congiuntamente in quanto vertono su una fattispecie identica, accertata in due date distinte e sfociata in altrettante decisioni, che vengono sostanzialmente contestate con la medesima argomentazione. Ciò detto, la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dall'art. 4 LPContr. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere giudicati sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 23 cpv. 2 ORL2 datori di lavoro e conducenti sono tenuti a permettere all’autorità d’esecuzione di accedere all’azienda e di fare le inchieste che s’impongono.

                                         Chiunque ostacola l’autorità d’esecuzione nei suoi controlli, rifiuta a essa l’accesso all’azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con la multa (art. 28 cpv. 2 lett. d ORL2), la quale non può superare, di regola, fr. 5'000.- (cfr. art. 106 cpv. 1 vCP, in vigore al momento dei fatti).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette norme – ha sanzionato l’interessato, in qualità di responsabile (amministratore unico) della __________ SA, per aver rifiutato ripetutamente all’autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l’attività dell’azienda conformemente all’ORL2.

                                         Le decisioni impugnate, così come i precedenti rapporti di contravvenzione 9 giugno 2006 e 22 settembre 2006, sono stati rettamente intimati al signor RI 1 nella sua qualità di organo formale, e meglio amministratore unico della ditta __________ SA, la quale, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas delinquere non potest: DTF 97 IV 203). Pacifica quindi la legittimità dell’avvio della procedura direttamente nei confronti dell’insorgente, il quale non ha peraltro mai contestato la sua qualità di responsabile ORL della ditta.

                                         La prima decisione impugnata si fonda sul rapporto di segnalazione 8 giugno 2006 e successivo rapporto di contravvenzione 9 giugno 2006 della Polizia cantonale, Reparti del traffico/sezione tecnica, Camorino, dai quale si evince che i controlli indetti per il 30 maggio, 31 maggio e 7 giugno 2006 non hanno avuto luogo a seguito dell’ordine impartito dal qui ricorrente ai dipendenti della ditta di negare l’accesso agli uffici all’agente __________ (cfr. verbale di interrogatorio 30 maggio 2006 __________; verbale 21 settembre 2006 __________), come peraltro confermato con scritto raccomandato 30 maggio 2006, non firmato, alla Polizia cantonale, ove leggesi che “ribadiamo, in ogni caso, che siamo sempre opposti al controllo da parte del Sergente __________” (cfr. doc. E, inc. 30.2006.252).

                                         La risoluzione successiva si fonda invece sul rapporto di segnalazione 21 settembre 2006 e relativo rapporto di contravvenzione 22 settembre 2006 della medesima autorità inquirente, dai quali emerge che il controllo preventivamente indetto l’11 settembre 2006 per il 21 settembre 2006 non è stato effettuato stante il divieto di accesso agli uffici al sgt __________ e al sgtm __________ imposto dal qui ricorrente e preannunciato con raccomandata anticipata via fax del 20 settembre 2006 alla Polizia cantonale, da lui sottoscritta, ove leggesi che:

                                         “1. come già in altre occasioni confermato non ci opponiamo, nel modo più assoluto, ai giusti controlli che la Polizia deve eseguire nel nostro ambito. Precisiamo che la richiesta di controllo era già stata inoltrata da parte nostra in data 13 gennaio 2006 e, pertanto, nulla osta al controllo da Voi richiesto;

                                         2.  data la nostra denuncia penale del 11 marzo 2006, le susseguenti e precedenti raccomandate alla Vostra attenzione ed all’UFT ed in particolare la nostra raccomandata del 19 giugno 2006 al Lodevole Consiglio di Stato del Cantone Ticino (tuttora inevasa), non possiamo accettare che il controllo sia eseguito dal sergente __________ e dall’ufficiale __________, e pertanto non sarà permesso in alcun caso l’accesso ai nostri uffici a queste due persone. Sottolineiamo che la nostra posizione è dettata da situazioni contingenti non create dalla nostra società. Dichiariamo la nostra massima disponibilità ad ogni e qualsiasi controllo di Vostra competenza purché non eseguito dalle persone citate, in quanto dubitiamo dell’oggettività degli stessi nella trattazione di problemi relativi alla nostra società ed altresì siamo in attesa della presa di posizione del Consiglio di Stato che è al corrente delle nostre remore nei confronti dei Signori __________ e __________” (cfr. doc. L, inc. 30.2006.252).

                                 4.     In entrambi i gravami l’insorgente contesta recisamente la fattispecie ascrittagli, in quanto sostiene di non avere ostacolato né rifiutato la possibilità di effettuare il controllo aziendale - invero sollecitato dalla __________ SA con scritto 13 gennaio 2006 (doc. A, inc. 30.2006.252) – limitandosi a ricusare la presenza del sgt __________ e del sgtm __________ per tali controlli.

                                         Le motivazioni di tale agire, a suo dire, sono ben determinate (cfr. ricorso 25 settembre 2006, pag. 2 nel mezzo) e suffragate da documentazione e prove ineluttabili (cfr. ricorso 18 dicembre 2006, pag. 3 in fine).

                                         Nel secondo gravame egli eccepisce inoltre una carente motivazione della decisione, senza tuttavia circostanziare ulteriormente la propria censura, di modo che non merita alcuna disamina. Ma quand’anche si volesse procedere all’esame della stessa, si noti che la decisione indica, seppur in modo succinto, qual è la violazione ascritta al ricorrente con riferimento al rapporto di contravvenzione e alle norme violate; inoltre specifica che le osservazioni da lui presentate non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Ergo, la censura risulta comunque sia infondata.

                                 5.     Il quesito centrale del presente giudizio è quello di sapere se la ricusa nei confronti degli agenti preposti al controllo aziendale era giustificata.

                                         Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato, riferendosi in particolare alla ricusa di un membro di un’autorità giudiziaria ticinese, che l’istituto della ricusa, come pure quello dell’esclusione o astensione, costituiscono la manifestazione processuale di quella esigenza di imparzialità che è insita nell’istituzione stessa del giudice: il giudice o comunque il magistrato che svolge funzioni giudiziarie deve astenersi o poter essere ricusato da chi ha un interesse ogni qualvolta vengano a mancare l’imparzialità e l’indipendenza.

                                         La ricusa ha peraltro carattere generale. Ove la decisione non spetti a un tribunale, ma a un’autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall’art. 4 vCost (che corrisponde ora all’art. 29 Cost) una garanzia della stessa portata (cfr. DTF 114 Ia 279 consid. 3b). Anche per funzionari o impiegati di un’autorità, in difetto di una normativa espressa, viene generalmente riconosciuto l’istituto della ricusa a determinate condizioni.

                                         La ricusa rimane tuttavia una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa solo in presenza di motivi seri. Trattandosi di un funzionario, le regole della ricusa devono essere applicate con maggior rigore, quindi solo dinnanzi a motivi gravi ed obiettivi. In concreto vi deve essere un dubbio fondato su basi obiettive che il funzionario incaricato sia prevenuto e che quindi non possa svolgere la propria attività senza incorrere in un conflitto di interessi. Non va dimostrata con certezza la parzialità, ma le circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione, ritenuto che un generico timore di parzialità e/o una mera impressione (soggettiva) non sono sufficienti per giustificare una proposta di ricusa, che deve in ogni caso essere debitamente motivata e presentata nel primo momento utile (cfr. Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I, pag. 555 e segg.).

                                 6.     Preliminarmente, occorre precisare che la presente vertenza si inserisce in un contesto più ampio legato all’iniziale mancato rilascio alla __________ SA della concessione per l’esercizio di un servizio di linea internazionale, in particolare per il collegamento del Ticino con l’aeroporto di __________ (I), da parte dell’Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFP, che, come si evince dai numerosi scritti prodotti dal ricorrente, ha invece concesso tale autorizzazione alla ditta __________ SA, con sede a __________, la quale è stata oggetto di una denuncia penale presentata l’11 marzo 2006 dal ricorrente, in rappresentanza della società da lui amministrata, per infrazione alla legislazione sulla circolazione stradale; cfr. doc. H, inc. 30.2006.252) e al divieto fatto, sempre alla __________ SA, di utilizzare quale fermata la Stazione FFS di __________, circostanze a dipendenza delle quali l’autorità federale ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti della società.

                                 7.     In concreto, l’insorgente ha giustificato il suo agire sottolineando che: “in data 1° febbraio 2006 inviavo una raccomandata alla Polizia cantonale dove esprimevo le mie perplessità sull’operato del Sgt. __________ nei confronti della __________ SA e ribadivo la necessità di giusti e periodici controlli” (…; cfr. ricorso 25 settembre 2006, pag. 1). Nel predetto scritto, prendendo posizione su alcuni documenti formanti l’incarto pendente presso l’UFP, in particolare su un rapporto 16 dicembre 2005, non firmato, inviato dalla Polizia cantonale/ufficio ORL, a suo dire, presumibilmente dal sgt. __________, all’autorità federale, egli affermava che: “(…) e) per quanto concerne la ‘totale confusione’ sarebbe opportuno che il Sgt. __________, che probabilmente ha dei problemi di carattere personale con il Sig. __________ [n.d.r.: vice direttore della __________ SA] e con la __________ SA, non abbini la persona del Sig. __________ e la __________ SA con la __________ SA. (…) Per quanto concerne il Sig. __________, __________ SA ha un regolare contratto di lavoro con il Sig. __________ dal mese di novembre 2005 e mal comprendo il perché di un preconcetto accanimento nei confronti di questa persona. Premetto che la mia impressione è dettata dal fatto che a più riprese, durante i citati interrogatori, il Sgt. __________ mi chiedeva informazioni su __________ (…)” (cfr. doc. B, inc. 30.2006.252).

                                         Con fax 13 marzo 2006 al Direttore del Dipartimento delle istituzioni (doc. D, inc. 30.2006.252), il ricorrente esprimeva dubbi, oltre che sulle decisioni e sull’atteggiamento dell’UFT, anche su quello della Polizia cantonale, a suo dire discriminante nei confronti della __________ SA rispetto alla ditta concorrente e, in modo generico, dichiarava la sua “preclusione” a un incontro con gli agenti __________ e __________, ascrivendo loro un comportamento “poco ortodosso”.

                                         In data 19 giugno 2006 il ricorrente inoltrava un esposto al Consiglio di Stato  sul comportamento della Polizia cantonale (doc. I, inc. 30.2006.252), in cui asseriva di aver ”notato un certo accanimento da parte di un Agente, tale Sig. __________ (…)”.

                                         Orbene, dalle varie e generiche affermazioni contenute negli scritti testé citati, non si comprende invero quali siano i motivi che giustificherebbero una domanda di ricusa da parte del ricorrente nei confronti del Sgt __________, e ancor meno, del Sgtm __________, il quale è stato peraltro criticato unicamente con riferimento alla denuncia 11 marzo 2006 contro la __________ SA, per aver fornito telefonicamente una risposta giudicata inaccettabile dal ricorrente.

                                         Di fatto, egli fonda la propria richiesta di ricusa su un’impressione di accanimento nei confronti del signor __________, avuta in occasione di alcuni interrogatori (in ambito del procedimento penale amministrativo), per il solo motivo che l’agente __________ gli ha chiesto delle informazioni su detta persona.

                                         Egli desume altresì un motivo di ricusa da un presunto rapporto, non firmato, all’attenzione dell’UFT, di cui attribuisce l’iniziativa all’agente __________ (il quale si sarebbe, se del caso, limitato a svolgere le attribuzioni che la legge gli conferisce). Tuttavia, a non averne dubbio, tali sentimenti di preconcetto accanimento, che, in definitiva, si rivolgono non solo agli agenti in parola, ma all’intero corpo di polizia, non sono né motivati, né sufficienti da un punto di vista oggettivo a giustificare un caso di ricusa. Non spetta infatti all’autorità “porre la domanda del motivo della ricusa” – per dirla come il ricorrente (cfr. ricorso 25 settembre 2006, pag. 2) -, ma incombe a quest’ultimo l’obbligo di circostanziare le ragioni che lo spingono a chiedere la ricusa di un funzionario.

                                         Certo non si può ignorare che la ferma posizione assunta della Polizia cantonale - spiegabile, come si evince dallo scritto 8 giugno 2006 del Capo del reparto del traffico, con la necessità di tutelare la credibilità del servizio pubblico (cfr. doc. F, inc. 30.2006.252) - a fronte dell’altrettanto ferma protesta del ricorrente (preannunciata, in parte, alla vigilia dei controlli previsti, con scritti 30 maggio 2006, rispettivamente 20 settembre 2006), non ha facilitato lo svolgimento del controllo aziendale auspicato da tutti; ciò che si è finalmente concretizzato in data 6 dicembre 2006, come si evince dallo scritto 23 gennaio 2007 del ricorrente, seppur formalmente irrito - quando in azienda si sono presentati altri agenti. Pur tuttavia, non va disatteso che l’insorgente aveva la possibilità di presenziare ai controlli e che inoltre la decisione, in caso di eventuali infrazioni, sarebbe spettata alla Sezione della circolazione, con possibilità di ricorso alla Pretura penale, entrambe dotate di pieno potere cognitivo.

                                         Per tutte queste ragioni, occorre concludere che la domanda di ricusazione non è stata presentata con le dovute necessarie motivazioni, ritenuto che le impressioni del ricorrente non possono giustificare, per sé sole, una valida ricusa.

                                         Di conseguenza, il rifiuto di concedere l’accesso all’autorità di indagine nella persona degli agenti __________ e __________ per i controlli ai sensi dell’ORL non era fondato e l’addebito mossogli deve, sul principio, essere confermato.

                                         Ciò posto, se per la fattispecie ritenuta con decisione 8 settembre 2006 il rifiuto dev’essere considerato ripetuto, non può invece esserlo - pena la violazione del principio ne bis in idem - nel secondo caso, in quanto i fatti rimproverati al ricorrente vertono unicamente sul mancato controllo indetto per il 21 settembre 2006, ancorché si trattasse del quarto a partire dal mese di maggio 2006, come indicato nel rapporto di contravvenzione 22 settembre 2006. Nella seconda decisione, non potevano pertanto essergli rimproverati i rifiuti già oggetto della prima; se ne dovrà tener conto nella commisurazione della pena.

                                 8.     Quo all’ammontare della multa inflitta con decisione 8 settembre 2006, ritenuto che si trattava della prima infrazione ascritta al ricorrente, l’importo fissato in fr. 4'000.-, quasi pari al massimo dell’importo stabilito dall’art. 106 v CP (in vigore all’epoca dei fatti), deve essere adeguatamente ridotto, lasciando invariati gli oneri di primo grado. A mente di questo giudice, una multa di fr. 3'000.risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Per la sanzione inflitta con decisione 1° dicembre 2006, considerato che il rifiuto, come detto, non è stato ripetuto, si giustifica ridurre la multa a fr. 2'000.-, lasciando, anche in questo caso, invariati gli oneri di primo grado.

                                         I ricorsi devono pertanto essere accolti in tale misura, ritenuto che le tasse di giustizia e le spese per l’odierno giudizio, ridotte, vanno poste a carico del ricorrente (art. 15 LPContr).

                                         Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).

per questi motivi                 visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 23, 28 cpv. 2 lett. d ORL 2; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 settembre 2006 è parzialmente accolto e la decisione 8 settembre 2006 n. 22252/608 è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 3'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-.

                                 2.     Il ricorso 18 dicembre 2006 è parzialmente accolto e la decisione 1° dicembre 2006 n. 29319/607 è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 2'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-.

                                 3.     La tassa di giustizia unica di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del ricorrente.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

30.2006.352 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.08.2007 30.2006.352 — Swissrulings