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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.02.2006 30.2006.35

28 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·269 parole·~1 min·1

Riassunto

Intimazione di contravvenzione a persona giuridica

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.35 3278/603

Bellinzona 28 febbraio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 febbraio 2006 presentato da

RI 1  SA

contro

la decisione n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione 3 febbraio 2006 ha inflitto alla RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede.

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                  §     Di conseguenza è annullata la decisione n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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