Incarto n. 30.2006.325 04 1618/709
Bellinzona 7 dicembre 2006
Sentenza di revisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza di revisione 28 novembre 2006 presentata da
RI 1
contro
la sentenza 27 giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26 settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.
2. Statuendo sul ricorso inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
3. Con scritto 28 novembre 2006 l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del mancato accoglimento del suo ricorso.
4. Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza (art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).
Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
5. Agli atti è nel frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006 emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “assunta a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________ __________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto, sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________ è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato alle sue dipendenze” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .
6. Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP.
7. Visto quanto precede, ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua decisione presa il 27 giugno 2005.
L’istanza presentata da RI 1 è pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
Inoltre a RI 1 saranno retrocessi gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla data di pagamento.
per questi motivi visti in particolare gli art. 19 LPContr e 299 CPP
dichiara e
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta.
Di conseguenza sono annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004 emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
2. All’istante verrà retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-, versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento.
3. All’istante, previa comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.
4. Intimazione a:
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
Il presidente: Il segretario: