Incarto n. 30.2006.30 2690/604
Bellinzona 25 gennaio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 2690/604 del 27 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 17 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 27 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (cerchioni e assetto non omologati) senza sottoporla a nuovo esame.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non sapere che le modifiche in oggetto sottostanno ad un esame del veicolo da parte della Sezione della circolazione.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In proposito l’art. 29 LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase).
Per l’art. 34 cpv. 2 OETV il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne segnatamente ruote non omologate per il tipo di veicolo (let. f) e tutte le altre modifiche importanti (let. k).
Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).
Parimenti, è punito con l’arresto o con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione secondo l’art. 219 cpv. 2 let. f OETV).
3. Il ricorrente medesimo ammette nel proprio gravame di aver fatto eseguire le modifiche al veicolo secondo le sue indicazioni, tanto è vero che non contesta le infrazioni specifiche che gli vengono rimproverate; di conseguenza non è necessario esprimersi oltre sulla questione, ritenuto come i cambiamenti apportati alle ruote e all’assetto del veicolo sono rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 34 OETV.
4. L’insorgente si limita a sostenere di non sapere che tali interventi al veicolo andavano sottoposti a nuovo esame da parte della Sezione della circolazione. Tuttavia tali giustificazioni non sono liberatorie. Il fatto di ignorare le disposizioni legislative in materia non è suscettibile di influire sull’esito del giudizio in quanto le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr)..
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art.13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr, 34 e 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).