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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2007 30.2006.299

23 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,131 parole·~6 min·5

Riassunto

Posteggio in un'area in cui è segnalato il divieto di fermata

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.299 26434/606

Bellinzona 23 ottobre 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 27 ottobre 2006 n. 26434/606 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 10 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1, con decisione del 27 ottobre 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”, il 18 maggio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 10 novembre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         L’insorgente, in uno scritto erroneamente datato 30 ottobre 2006 (atteso che è stato spedito il 16 dicembre 2006 in reazione alle osservazioni 10 novembre 2006 dell’autorità di prime cure; cfr. timbro postale), ha chiesto l’indizione di un dibattimento orale per chiarire i fatti.

                                         Ora, al di là del fatto che tale richiesta giunge a oltre un mese di distanza dalle osservazioni della CRTE 1, per cui appare intempestiva, la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, per cui egli era tenuto a sollevare tutte le proprie censure ed argomentazioni con l’atto ricorsale, in ossequio anche al principio della buona fede processuale.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr). L’art. 19 cpv. 2 lett. a ONC sancisce che il parcheggio è vietato dove la fermata non è concessa.

                                         È inoltre vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’Ordinanza federale sulle multe disciplinari (OMD) commina - fino a 60 minuti - una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

                                 3.     La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - ha multato l’insorgente per avere posteggiato il veicolo TI __________ su un’area in cui è segnalato il divieto di fermata. La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________ avvenuto il 18 maggio 2006 alle 11.05 in __________ (ricca di boutiques e altri negozi, esercizi pubblici, saloni di coiffure ecc.) a __________, comune di residenza del ricorrente.

                                 4.     Nel gravame, l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “Mi permetto di ricorrere contro la decisione della CRTE 1 del 28 ottobre 2006 allegata. Il motivo è che non ho posteggiato la mia auto [in quella data] al posto indicato. Per questo chiedo di annullare la decisione e di mettere le tasse e spese a carico dello Stato”.

                                 5.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, trattandosi di una violazione delle norme della circolazione nel traffico stazionario, si può tranquillamente affermare che l’agente denunciante ha proceduto a una constatazione di agevole momento, e quindi di facile compimento, non dovendo fare altro che annotare il numero di targa del contravventore. In queste condizioni, ben difficilmente si può credere che vi sia stato un errore da parte sua nel riportare detta indicazione. Inoltre, l’accertamento non può essere frutto della fantasia dell’agente, il quale, a differenza del multato, non ha interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         D’altra parte il ricorrente si limita in modo del tutto sommario a proclamare la sua estraneità ai fatti, senza tuttavia spiegare per quali motivi non può aver commesso l’infrazione ascrittagli, indicando ad esempio dove si trovava in quelle circostanze di tempo o se avesse eventualmente concesso in uso la sua vettura a un terzo, situazione nella quale avrebbe perlomeno dovuto indicarne il nominativo.

                                         Considerato che dagli atti non emerge alcun elemento che possa fare dubitare dell’esattezza dell’accertamento dell’agente denunciante, l’onore probatorio del multato di fornire una prova liberatoria risulta in concreto disatteso, per cui si giustifica confermare la decisione impugnata. La richiesta di poter chiarire oralmente i fatti, irrita e giunta, come detto, a distanza di oltre un mese dalle osservazioni 10 novembre 2006 della CRTE 1, non può inoltre ovviare all’inadempienza dell’insorgente.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto a quest’ultimo una multa di fr. 120.- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, con aggiunta degli oneri processuali previsti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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