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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2006 30.2006.25

26 giugno 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,400 parole·~7 min·2

Riassunto

Tentativo di allacciarsi la cintura di sicurezza (autoveicolo in marcia) che ha provocato un avanzamento a zig zag

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.25 1420/604

Bellinzona 26 giugno 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 30 gennaio 2006 presentato da

RI 1 (rappresentato dall’avv. DI 1)

contro

la decisione n° __________ del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 20 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________ nell’abbordare una curva eseguiva un movimento (tentativo di allacciarsi con la cintura di sicurezza) che gli impediva di manovrare con sicurezza il veicolo e procedeva a zig zag”.

                                         Fatti accertati il 30 novembre 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 3a cpv. 1 e 96 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Non si giustifica disporre le audizioni testimoniali degli agenti di polizia chieste dall’insorgente, giacché siffatti complementi istruttori non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi.

                                         Il ricorso può quindi essere giudicato nel merito sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).

                                         Per l’art. 31 cpv. 1 prima frase ONC il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo; nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza (art. 3a cpv. 1 prima frase ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.-, come detto, per avere proceduto a zig-zag, avendo tentato nell’abbordare una curva di allacciarsi con la cintura di sicurezza dopo aver notato la presenza di un veicolo della polizia.

                                 4.     I fatti rimproverati all’insorgente sono stati accertati da un agente della polizia cantonale. E’ ben vero che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                 5.     Nel caso concreto RI 1 sostiene che “Il giorno del fatto, imboccando  la __________ in territorio di __________ (direzione __________), sortendo dalla curva per me piegante a destra che immette su detta principale, ho notato la pattuglia della polizia cantonale che stava procedendo con un posto di controllo. Dal canto mio, trovandomi di fronte, in modo inaspettato e repentino, l’agente sulla carreggiata e a lato i loro veicolo di servizio, mi spaventavo, effettuando una lieve correzione sul dispositivo di sterzo, provocando così un lieve Zig Zag al veicolo che stavo conducendo. Venivo quindi invitato ad accostare a lato della carreggiata, sulla corsia d’emergenza. In effetti io ero allacciato e, dopo che mi è stato intimato di accostare, una volta fermo a lato, ho slacciato la cintura per poter accedere al mio portamonete che tenevo nella tasca posteriore dei pantaloni onde sortire i documenti necessari agli agenti. Quindi giungeva l’agente e, solo in quel momento, costatava che non avevo la cintura di sicurezza.” (cfr. ricorso 30 gennaio 2006, pag. 1)

                                 6.     Dal canto suo, l’agente denunciate, chiamato dalla Sezione della circolazione a formulare precisazioni a riguardo del ricorso, ha asserito – in sintesi – che: “In data ed ora di cui sopra ci si trovava all’entrata __________ ad __________ per un controllo della circolazione. Mentre mi trovavo sul ciglio della strada in attesa del giungere dei veicoli da controllare notavo sopraggiungere una vettura che stava abbordando la curva piegante a destra. Notavo che il conducente stava cercando di arraffare la cintura di sicurezza e nel contempo la vettura andava vistosamente a zig-zag.

                                         A quel momento mi trovavo ad almeno 50 metri dalla vettura e quindi non mi trovavo come afferma il denunciato ‘di fronte a lui in modo inaspettato e repentino’. Facevo quindi accostare il veicolo e dopo aver chiesto le licenze contestavo al conducente il fatto che non era allacciato con la cintura di sicurezza. Con mio stupore asseriva che si era appena slacciato la cintura al momento di fermarsi ed in merito alla manovra a zig-zag asseriva di essersi spaventato per la nostra presenza. Dato che ci trovavamo a debita distanza non vedo perché avrebbe dovuto spaventarsi se era in regola.” (cfr. contro-osservazioni 13 marzo 2006, pag. 1)

                                 7.     Non vi è motivo di dubitare che quando il ricorrente ha potuto scorgere gli agenti, questi si trovavano ancora a una certa distanza (più di 50 metri, cfr. contro-osservazioni), poiché ben difficilmente il posto di controllo era situato proprio in curva, ossia un punto pericoloso, che non permette agli agenti né di vedere tempestivamente il sopraggiungere dei veicoli, né il loro arresto, mettendo contemporaneamente in pericolo la loro incolumità.

                                         L’insorgente non è quindi credibile quando sostiene che si è trovato di fronte il poliziotto “in modo inaspettato e repentino”.

                                         Altamente inverosimile risulta pure la circostanza secondo cui dopo avere accostato egli si sarebbe slacciato la cintura prima dell’arrivo dell’agente per poter estrarre dai pantaloni il portamonete nel quale erano contenuti i documenti che voleva mostrare al poliziotto. Non si comprende infatti per quale motivo volesse presentare documenti che non gli erano ancora stati chiesti e senza sapere il motivo per il quale gli era stato intimato di fermarsi.

                                         Inoltre non si vede come l’agente che stava facendo arrestare il veicolo e lo teneva quindi sott’occhio non abbia potuto notare l’asserto movimento di slacciare la cintura.

                                         Di fronte alla lineare esposizione dei fatti da parte dell’agente le affermazioni del ricorrente appaiono dunque come un maldestro tentativo di giustificare l’infrazione, peraltro ammessa, benché solo in forma lieve (cfr. ricorso 30 gennaio 2006), quando invece l’autore dell’accertamento ha precisato che il movimento a zig-zag era vistoso e dovuto al disperato tentativo di allacciare la cintura di sicurezza prima del posto di blocco.

                                 8.     In definitiva questo giudice, apprezzando liberamente le prove agli atti, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

                                 9.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Essa tiene debitamente conto del fatto di aver perso la padronanza del veicolo e non solo di quello di aver circolato senza allacciare la cintura di sicurezza. Infrazione questa punita secondo l’allegato all’OMD (n. 312.1) con una multa di fr. 60.- che poteva essere pagata anche sul posto come indicato dal ricorrente nel suo gravame.

                                10.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. art. 31 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 3a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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