Incarto n. 30.2006.239 21263/690
Bellinzona 7 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 settembre 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 1° settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 18 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione con decisione 1° settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 90.-, per i seguenti fatti accertati il 13 maggio 2006 in territorio di __________:
"Ha circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 g/kg. Inoltre, dopo essersi fermat[a] ad un dare precedenza s’inoltrava in un’intersezione collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra”.
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003;
che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa;
che con comunicazione 18 settembre 2006, la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per aver circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 g/kg, e per essersi inoltrata in un’intersezione collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra;
che nel gravame la ricorrente non contesta minimamente i fatti a lei ascritti dall'autorità di primo grado, ma postula una riduzione della multa, in quanto la sua situazione finanziaria non le consente di far fronte all’importo inflittole, giudicato troppo elevato;
che l’insorgente risulta essere coniugata e madre di due figli minorenni;
che a illustrazione della situazione finanziaria sottolinea che la famiglia, oltre ai sussidi della cassa malati, percepisce un assegno integrativo e ha beneficiato di condoni di imposta;
che, anzitutto, non può essere disatteso che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che, tuttavia, la situazione finanziaria evocata dalla ricorrente – e resa plausibile (ancorché non chiaramente documentata) – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittale a fr. 500.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;
che, in ogni caso, rimane salva la possibilità della ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e a spese di fr. 80.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per l’attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).