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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2007 30.2006.229

7 agosto 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·697 parole·~3 min·5

Riassunto

Posteggiare su un area vietata al traffico

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.229 17744/609

Bellinzona 7 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 28 luglio 2006 n. 17744/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 21 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per il seguente motivo:

                                         “Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     Nelle osservazioni 21 settembre 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente sono date dall’art. 4 LPContr.

                                         Quanto alla tempestività dell’impugnativa è necessario osservare quanto segue. La decisione è stata intimata la prima volta alla ricorrente in data 28 luglio 2006 ed è stata rispedita al mittente il giorno seguente, 29 luglio 2006, in quanto il destinatario risultava sconosciuto. Dopo le necessarie verifiche, la medesima decisione è stata inoltrata con invio raccomandato 11 agosto 2006 al corretto recapito della multata. Ne consegue che il ricorso datato 18 agosto 2006 è tempestivo. Lo stesso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     In data non meglio precisata, la Sezione della circolazione ha trasmesso alla multata il rapporto di denuncia stilato dalla __________ SA e relativo all’infrazione commessa il giorno 20 maggio 2006 in territorio di __________. Tuttavia tale scritto è stato inoltrato al precedente indirizzo della ricorrente a __________, così che quest’ultima non ha potuto prenderne conoscenza. Trascorso infruttuoso il temine per presentare eventuali osservazioni, l’autorità di prime cure ha quindi emanato la decisione, inoltrandola nuovamente all’indirizzo errato di __________ e considerando che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni” (cfr. decisione 28 luglio 2006).

                                         A seguito del ritorno della lettera raccomandata da parte dell’Ufficio postale di __________, l’autorità di prime cure ha proceduto alla verifica del domicilio della multata, potendo così stabilire che l’attuale domicilio della medesima è __________. Ancorché l’omissione della ricorrente di notificare il cambiamento di domicilio, circostanza che esige la modificazione della licenza, costituisca una contravvenzione alla LCStr (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC) ed è la causa della mancata ricezione del rapporto di denuncia da parte sua, l’autorità era tenuta, una volta appurato l’esatto indirizzo, ad assegnarle un nuovo termine quindicinale per prendere posizione sugli addebiti a lei ascritti, ritenuto che il primo non è stato efficace poiché, come detto, il rapporto di denuncia non è mai entrato nella sua sfera privata. Con invio raccomandato 11 agosto 2006 la Sezione della circolazione ha invece nuovamente notificato la decisione alla multata, omettendo di assegnare previamente l’ulteriore termine per presentare eventuali osservazioni.

                                 3.     Ora, è indubbio che la mancata assegnazione di un termine efficace per presentare le osservazioni viola il diritto di essere sentito della ricorrente. Tuttavia, tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

                                         Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.

                                 4.     Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese di giudizio

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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