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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2007 30.2006.227

7 agosto 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·940 parole·~5 min·5

Riassunto

Parlare al telefono durante la guida senza l'utilizzo del dispositivo "mani libere".

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.227 18299/608

Bellinzona 7 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 28 luglio 2006 n. 18299/608 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 24 ottobre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

                                         Fatti accertati il 12 aprile 2006 in territorio di Paradiso.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi dovere di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da parecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-.

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di Paradiso, il quale ha immediatamente provveduto al fermo del conducente e all’intimazione della multa disciplinare.

                                         Nel rapporto di contro osservazioni 23 ottobre 2006 l’agente denunciante, prendendo posizione sulle argomentazioni del ricorrente, ha nuovamente ribadito che, al momento dell’accertamento, il conducente stava utilizzando il telefono senza il dispositivo “mani libere”, motivo per cui gli ha intimato direttamente in loco la contravvenzione.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure. Il medesimo sostiene che “allo stop mi sono fermato per mettere l’auricolare al telefono come faccio di solito quando sono in macchina. Nello stesso momento l’agente di polizia mi ha visto e mi ha fermato credendo che stessi telefonando con il cellulare” (cfr. ricorso 18 agosto 2006).

                                 5.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, come già precedentemente menzionato, l’agente di polizia ha costatato che il ricorrente stava telefonando mentre era alla guida del veicolo senza il dispositivo “mani liberi”. Il fatto che fosse fermo a uno “stop” nulla muta alla sostanza, in quanto si trovava comunque nel flusso della circolazione, e anzi ha permesso all’agente di constatare agevolmente i fatti e di procedere seduta stante all’intimazione della contravvenzione.

                                         Del resto, l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente forviere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit). Appare inoltre alquanto strano che l’agente abbia potuto confondere il gesto di collegare l’auricolare al telefono con quello di effettuare una telefonata, circostanza che avrebbe potuto verificare senza difficoltà e che ha poi smentito a più riprese.

                                 6.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (infrazione n. 311).

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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