Incarto n. 30.2006.216 18488/603
Bellinzona 6 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 agosto 2006 presentato da
RI 1 difeso da: Avv. DI 1
contro
la decisione 28 luglio 2006 n. 18488/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 12 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 3 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).
Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con tutti e quattro i copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 700.-
La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006 della Polizia della città di __________, successivamente circostanziato nel rapporto di controsservazioni 4 settembre 2006 della medesima autorità. In quest’ultimo rapporto l’agente di polizia ha specificato quanto segue: “Il __________ u.s., durante un normale controllo in via __________, fermavo l’autovettura di marca VW Golf, targata TI __________. Alla guida del veicolo si trovava il signor RI 1, identificato a mano della licenza di condurre e di circolazione. Dopo aver mostrato al conducente la situazione citata sopra, lo stesso confermava quanto da me riscontrato e, senza contestare i fatti, accettava pure la convocazione, per presentare la sua vettura ai nostri servizi in stato regolare di marcia. (…) Tengo a precisare, viste le osservazioni inoltrate (n.d.r.: ricorso 14 agosto 2006), che i quattro pneumatici erano praticamente privi di rilievi e di conseguenza mi era impossibile misurarli con l’apposito strumento”.
L’agente specificava altresì che “dopo aver intimato la contravvenzione, consegnavo al RI 1 una citazione, nella quale figurava che doveva presentare il suo veicolo presso i nostri uffici, entro il __________. Lo stesso si presentava effettivamente entro il termine indicato (…), con i quattro pneumatici sostituiti”.
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta che il profilo dei suoi copertoni non fosse conforme alle prescrizioni di legge e chiede che la multa sia annullata per insufficienza di prove, in difetto di una qualsivoglia misurazione.
L’argomentazione ricorsuale è poi ripresa e precisata anche nelle osservazioni 16 ottobre 2006, nelle quali l’insorgente afferma che “lo stesso agente __________, nelle sue controsservazioni, dichiara che i 4 pneumatici della vettura del signor RI 1 erano quasi completamente privi di rilievi antiscivolanti, aggiungendo tuttavia che è stato impossibilitato a misurare gli stessi con l’apposito strumento. Ora, come si evince indiscutibilmente dal rapporto di contravvenzione, i 4 copertoni risultavano privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, e che quindi le deficienze riscontrate non risultavano palesemente visibili e indubbie. Pertanto la misurazione, prevista dalla giurisprudenza in questi casi (cfr. sentenza TRAM 7 giugno 1988 in re __________) doveva e deve essere obbligatoriamente effettuata. In caso contrario, il denunciato deve essere prosciolto almeno per insufficienza di prove” (pag. 2). A conferma del fatto che i copertoni non erano difettosi, il ricorrente allega una dichiarazione __________ del Garage __________, __________, dalla quale si evince che le gomme “non avevano così tanta necessità di essere sostituite”.
Il ricorrente aggiunge inoltre che non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale non avrebbe contestato quanto rilevato dall’agente, tanto è vero che ha regolarmente inoltrato ricorso contro la decisione dell’autorità di prime cure. Il fatto di essersi presentato alla convocazione di verifica del veicolo, a suo dire, è stato dettato unicamente dal voler evitare un’ulteriore sanzione e non può quindi assurgere a riconoscimento dell’infrazione.
5. Preliminarmente, si osserva come la successiva regolarizzazione del veicolo non sia sufficiente a esimere il multato dalla pena inflitta.
In relazione all’avvenuta contestazione o meno della contravvenzione durante il controllo, va sottolineato che ciò è privo di utilità per l’odierno giudizio, anche se l’immediata sostituzione degli pneumatici, in ossequio alla citazione della polizia, lascia invero dubitare che il ricorrente abbia precedentemente contestato l’accertamento dell’agente e appare comunque sintomatica. Pure sintomatica è l’assenza di un concreto riscontro circa la proclamata conformità dei pneumatici, atteso che la dichiarazione del gommista – oltretutto prodotta per la prima volta il 16 ottobre 2006 e non già con il gravame – appare del tutto inconcludente.
6. Ciò premesso, va rilevato che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa addotti dal multato.
Ora, nella fattispecie, non vi sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato visivamente dall’agente. Inoltre, come si evince dal rapporto di controsservazioni 4 settembre 2006, l’assenza di una misurazione comprovante l’irregolarità dei rilievi è dovuta al fatto che l’assunzione di tale rilevamento non era attuabile, non per negligenza dell’agente, ma per le condizioni degli pneumatici, pressoché interamente privi di rilievi antiscivolanti (cfr. controsservazioni 4 settembre 2006) e quindi manifestamente difettosi. Appare perciò più che plausibile che lo stato liso dei copertoni giustificasse di prescindere dalla misurazione del loro profilo. Le circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
D’altronde, come evidenziato in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze legali. La dichiarazione __________ del Garage __________ nella quale si afferma che gli pneumatici in questione “non avevano poi così tanta necessità di essere sostituite” non è certamente sufficiente a insinuare in questo giudice il ragionevole dubbio che l’insorgente non abbia commesso l’infrazione ascrittagli.
Di transenna, va precisato che la formulazione “avente [gli] pneumatici privi di sufficienti rilievi antiscivolanti” utilizzata nel rapporto di contravvenzione, corrisponde alla qualifica giuridica usualmente impiegata dall’autorità di prime cure per fattispecie di questo tipo, anche nei casi manifesti, e non significa che l’accertamento eseguito dall’autorità d’indagine sia approssimativo.
7. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 3 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).