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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2007 30.2006.198

26 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,111 parole·~11 min·7

Riassunto

Precedenza in rotatoria e collisione

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.198 16933/610

Bellinzona 26 giugno 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 14 luglio 2006 n. 16933/610 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 21 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente da sinistra collidendo con la stessa”.

                                         Fatti accertati il 19 aprile 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sintesi, l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con osservazioni 21 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella misura in cui l’autorità di prime cure – così come la polizia cantonale – avrebbe rifiutato di verbalizzare un teste presente sul luogo della collisione. Occorre quindi pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova in sede ricorsuale.

                                         Il ricorrente attesta in effetti sin dall’inizio l’esistenza di un teste che avrebbe assistito alla collisione (cfr. osservazioni 6 giugno 2006), annunciatosi sul posto alla polizia, lamentando il fatto che lo stesso non è stato verbalizzato.

                                         Per costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457 consid. 2b, 115 Ia 97 consid. 5b).

                                         In concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta ritenendo, sulla scorta del rapporto di costatazione dell’incidente 15 maggio 2006, che la dinamica dell’accaduto fosse chiara e incontestata. Infatti, nel suo verbale d’interrogatorio, immediatamente dopo i fatti, il multato si era assunto la totale responsabilità per l’accaduto. Anche nelle osservazioni 6 giugno 2006 al rapporto di contravvenzione l’insorgente, dopo aver preso visione del verbale da lui sottoscritto, non si confrontava con le sue dichiarazioni e non formulava alcuna contestazione in merito alla riconosciuta responsabilità, limitandosi a segnalare un’imprecisione nella documentazione fotografica (dovuta peraltro a una svista manifesta dell’autorità inquirente, facilmente riconoscibile) e a chiedere, senza specificarne i motivi, l’assunzione del teste.

                                         In tali circostanze, l’amministrazione della prova offerta era chiaramente irrilevante ai fini del giudizio. Ne consegue che nell’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità di prima istanza non ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         Anche in questa sede il ricorrente formula richiesta di audizione del teste, asserendo che la versione del medesimo sarebbe in netto contrasto con il rapporto di polizia (cfr. ricorso 2 agosto 2006). L’insorgente non precisa tuttavia quali sarebbero le incongruenze contenute nel rapporto di polizia che l’audizione del teste permetterebbe di chiarire. Già solo per questo motivo, si giustifica di respingere la richiesta di assunzione della prova.

                                         A ciò va aggiunto che, come l’autorità di prime cure, anche il giudice della Pretura penale può sempre rinunciare ad assumere mezzi di prova quando la fattispecie su cui è chiamato a decidere è chiara ed ulteriori elementi non porterebbero a novità di rilievo (art. 12 LPContr; apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Dopo attenta analisi dei documenti agli atti, questo giudice ritiene di avere sufficienti elementi per giudicare la fattispecie. Risultando così priva di rilievo, la testimonianza offerta deve essere respinta.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 3.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).

                                         Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 seconda frase OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 4.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio obbligatorio senza concedere la precedenza a una motoleggera sopraggiungente da sinistra, collidendo conseguentemente con la stessa.

                                         L’autorità di prime cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 15 maggio 2006, dal quale risulta che:

                                         “sulla scorta della nostra costatazione ed in base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti la dinamica del sinistro viene così riassunta:

                                         in sostanza trattasi di mancata precedenza da parte dell’automobilista RI 1, il quale si immetteva nella rotonda, proveniente da __________ ed andava ad urtare la motociclista __________ che circolava regolarmente all’interno dell’intersezione circolare. L’urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo RI 1 contro la parte posteriore del motoveicolo __________” (cfr. informazioni complementari).

                                 5.     Nell’atto ricorsuale l’insorgente aggiunge delle precisazioni a quanto da lui riferito in sede d’interrogatorio 19 aprile 2006, giustificando le lacune con lo stato di spavento in cui ancora si trovava al momento della verbalizzazione.

                                         Egli specifica che “malgrado la velocità inadeguata nel sopraggiungere della motoleggera, arrestavo il mio veicolo prima dell’impatto, contrariamente all’altra conducente che, nonostante il mio veicolo occupasse già parte della carreggiata, ha proseguito nella sua direzione di marcia senza nemmeno frenare. I segni dell’impatto sono ancora visionabili sul mio veicolo, che non è stato nel frattempo riparato, e la direzione dei graffi conferma questo fatto, che è comunque verificabile sia dai verbali, come pure dalla seconda fotografia che mostra la motoleggera a terra ma ancora sulla sua traiettoria, fatto che non si sarebbe verificato se l’avessi speronata io, in quanto sarebbe stata sbalzata più avanti nella mia direzione di marcia, probabilmente anche con conseguenze ben più gravi. La motoleggera è entrata in rotonda dopo la mia autovettura, ma ad una velocità molto maggiore, e probabilmente l’intenzione della conducente era quella di sorpassare il mio veicolo supponendo che la mia direzione di marcia sarebbe stata quella su __________, percorso abituale per la maggior parte del traffico in quel punto”.

                                 6.     Le precisazioni del ricorrente, oltre ad essere formulate in tempo sospetto – nelle osservazioni 6 giugno 2006 non vi è infatti alcuna rimostranza riguardo ai fatti ritenuti dalla polizia benché, come detto, l’insorgente avesse già preso conoscenza del rapporto di polizia – appaiono altamente dubbiose.

                                         In primo luogo è impossibile che la co-protagonista si sia inoltrata nell’intersezione a una velocità eccessiva e inadeguata. La medesima aveva infatti rallentato la sua andatura nell’avvicinarsi alla rotatoria in modo da poter accertare se dalla sua sinistra non giungessero veicoli prioritari (cfr. verbale interrogatorio __________ 21 aprile 2006, pag. 1). In proposito, si osserva come il fatto di non aver arrestato il veicolo alla demarcazione “dare precedenza” non costituisca una violazione al codice stradale, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente (art. 14 cpv. 1 ONC). A ciò va aggiunto che il ricorrente non era in grado di costatare a che velocità giungeva la co-protagonista: per sua stessa ammissione, quest’ultima si trovava dietro il veicolo che aveva svoltato su __________, quindi fuori dal suo campo visivo. Di quest’ultima considerazione rilasciata spontaneamente dal ricorrente non vi è peraltro motivo di dubitare. Per il che, risulta difficile credere che egli abbia potuto constatare la velocità di un veicolo di cui ignorava la presenza.

                                         Anche l’affermazione del ricorrente secondo cui la motoleggera sarebbe entrata nella rotonda dopo la sua vettura, oltre a essere sconfessata dalle dichiarazioni da lui rese a verbale immediatamente dopo la collisione, in cui affermava che “dalla mia sinistra sopraggiungeva uno scooter che si trovava regolarmente all’interno della rotonda” (cfr. verbale d’interrogatorio 19 aprile, pag. 1), non appare comunque sostenibile.

                                         In effetti, se la co-protagonista fosse entrata nella rotatoria dopo il ricorrente, l’impatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto tra la fiancata centro-posteriore della vettura e la parte anteriore dello scooter. Il reale punto d’impatto – parte anteriore sinistra del veicolo e fiancata posteriore destra della motoleggera – conferma invece, come ravvisato dall’autorità di prime cure, che quest’ultima si trovava già all’interno della rotatoria quando il ricorrente vi si immetteva a sua volta, urtandola seppur in modo lieve. È quindi indubbio che la collisione è la conseguenza dell’inosservanza del diritto di precedenza della co-protagonista da parte del ricorrente, il quale, date le circostanze (importanza dell’intersezione per il traffico locale e orario di punta), avrebbe dovuto dar prova di particolare prudenza, accertandosi che all’interno del percorso rotatorio, ancorché nella parte più centrale, non vi fossero veicoli prioritari e senza speculare sulla direzione di marcia di veicoli in uscita.

                                         La questione potrebbe comunque rimanere aperta, poiché è irrilevante ai fini del giudizio stabilire chi sia entrato per primo nel percorso rotatorio.

                                         In effetti, come detto, il segnale “Dare precedenza” combinato con il segnale “intersezione con percorso rotatorio obbligato” significa che va rispettata la precedenza dei veicoli provenienti da sinistra e non che il conducente che raggiunge per primo l’intersezione beneficia della precedenza. In altri termini, il conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3).

                                         La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che tale principio vale a prescindere dal fatto di sapere se l’altro utente si trovi già all’interno del percorso rotatorio o se provenga da una strada che vi si immette da sinistra (DTF 115 IV 139).

                                         In concreto, è pacifico che omettendo di arrestarsi per tempo, il ricorrente ha ostacolato la marcia della co-protagonista sopraggiungente dalla sua sinistra, omettendo di concederle la precedenza.

                                         In ogni caso, non gioverebbe al ricorrente adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 7.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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