Incarto n. 30.2005.97/pg 05 165/205
Bellinzona 25 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 05 165/205 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 17 marzo 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 febbraio 2005 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 30.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28 febbraio 2005 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 15 marzo 2005.
Pertanto il ricorso inoltrato il 18 marzo 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 17/18 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 25.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: