Incarto n. 30.2005.93/pg
Bellinzona 8 aprile 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 16 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
alcune decisioni emesse da CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il 16 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro alcune decisioni non meglio precisate dell’CRTE 1.
2. In data 23 marzo 2005 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile; in via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.
5. Un’eventuale richiesta di rateazione va presentata tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 16 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: