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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.01.2006 30.2005.92

31 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·334 parole·~2 min·3

Riassunto

Commutazione della multa in arresto

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.92 01.236.03.00008.604

Bellinzona 31 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 n° 01.236.03.00008.604 emessa dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                       che con decisione 01.236.03.00008.604 del 2 marzo 2005 l’Ufficio esazione e condoni, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 LPContr e 1 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto la seguente multa inflitta dalla Sezione del lavoro:

                                        n. 2003-08-604 del 8 maggio 2003 di fr. 500.- in 16 giorni di arresto;

                                         che con atto 7 marzo RI 1 ha ricorso contro questa decisione sostenendo in particolare che la multa di fr. 500.- le è stata ingiustamente inflitta in quanto non avrebbe mai commesso l’infrazione rimproveratagli;

                                         che la competenza di questo giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 LPContr;

                                         che la decisione di multa è irrefutabilmente cresciuta in giudicato non essendo stata tempestivamente contestata;

                                         che, poiché l’incasso della multa si è rivelato impossibile (il cursore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti ha rilasciato un attestato carenza di beni per complessivi fr. 703.50.-), in data 20 giugno 2004 è stata a giusto titolo avviata la procedura di commutazione;

                                         che, conformemente all’art. 4 LPContr, la ricorrente avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro la decisione di multa senza attendere che questa crescesse in giudicato;

                                         che l’insorgente non ha fatto valere alcuna censura concernente la procedura di commutazione delle multa in arresto;

                                         che il presente ricorso è pertanto privo di fondamento;

                                         che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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