Incarto n. 30.2005.92 01.236.03.00008.604
Bellinzona 31 gennaio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 2 marzo 2005 n° 01.236.03.00008.604 emessa dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
considerato che con decisione 01.236.03.00008.604 del 2 marzo 2005 l’Ufficio esazione e condoni, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 LPContr e 1 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto la seguente multa inflitta dalla Sezione del lavoro:
n. 2003-08-604 del 8 maggio 2003 di fr. 500.- in 16 giorni di arresto;
che con atto 7 marzo RI 1 ha ricorso contro questa decisione sostenendo in particolare che la multa di fr. 500.- le è stata ingiustamente inflitta in quanto non avrebbe mai commesso l’infrazione rimproveratagli;
che la competenza di questo giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 LPContr;
che la decisione di multa è irrefutabilmente cresciuta in giudicato non essendo stata tempestivamente contestata;
che, poiché l’incasso della multa si è rivelato impossibile (il cursore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti ha rilasciato un attestato carenza di beni per complessivi fr. 703.50.-), in data 20 giugno 2004 è stata a giusto titolo avviata la procedura di commutazione;
che, conformemente all’art. 4 LPContr, la ricorrente avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro la decisione di multa senza attendere che questa crescesse in giudicato;
che l’insorgente non ha fatto valere alcuna censura concernente la procedura di commutazione delle multa in arresto;
che il presente ricorso è pertanto privo di fondamento;
che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: