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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.08.2005 30.2005.84

12 agosto 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·522 parole·~3 min·4

Riassunto

circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.84 6639/490

Bellinzona 12 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                        in fatto e in diritto

                                         che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:

                                         “ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;

                                         che RI 1, il quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;

                                         che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della procedura disciplinare era dovuto a “gravi ristrettezze finanziarie”, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;

                                         che l’avvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;

                                         che l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;

                                         che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;

                                         che l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;

                                         che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi                 visti gli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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