Incarti n. 30.2005.5/36 31300/202 31299/201
Bellinzona 18 maggio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 19 dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
le decisioni n. 31300/202 e 31299/201 del 10 dicembre 2004 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 2 febbraio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione n. 31300/202 del 10 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere “posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede”, circostanza accertata dalla polizia comunale il 7 agosto 2004, alle ore 3.50, in via __________ a __________;
che la medesima autorità, con decisione n. 31299/201 dello stesso giorno, ha inflitto all’interessato una multa di fr. 120.–, oltre a oneri di complessivi fr. 60.–, per avere posteggiato il medesimo veicolo, il 15 agosto 2004 nello stesso posto, “su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”;
che RI 1 è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 19 dicembre 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento di entrambe le multe;
che nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 41 cpv. 1bis ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis seconda e terza frase ONC);
che per consolidata giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l'esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1), e una multa di fr. 40.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 2 ore lasciando libero siffatto passaggio (infrazione n. 249.a);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede il 7 agosto 2004, e di essere incorso nella medesima infrazione il 15 agosto successivo, ma senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni;
che il ricorrente fa valere quanto segue:
“Abbiamo parcheggiato il veicolo su un marciapiede il venerdì di sera del festival del Film di Locarno, dietro ad una fila di macchine parcheggiate sul marciapiede. In quella sera mia moglie ha subito un furto della borsetta con dentro le chiavi di mia moglie e le mie chiavi. Di conseguenza siamo rimasti entrambi senza chiavi e senza poter utilizzare la macchina.
Il giorno seguente sabato, abbiamo avvisato la polizia dell’accaduto, e facendo delle ricerche e chiedendo informazioni per tutta la città per un ritrovamento di un mazzo dei chiavi, senza esito positivo. Abbiamo chiamato il Touring Club per farci spostare il veicolo su un parcheggio, ma anche questo era impossibile per quel genere di macchina sarebbe andato l’allarme per tutto il tempo affinché non si avrebbe avuto la chiave codificata.
Il lunedì mattina ho preso contatto con il concessionario della Land Rover per comandare le chiavi nuove e ci sarebbe voluto 3 o 4 giorni. Nel frattempo eravamo continuamente in contatto con la polizia comunale di Locarno informandoci di mettere un foglio A4 scritto in grande ‘siamo in attesa delle chiavi’. Con il consenso dell’Agente di servizio ci avrebbe comunicato che avremo potuto tranquillamente lasciare il veicolo senza problemi fino all’arrivo delle chiavi.
Di conseguenza ci hanno multato per ben due volte con una multa diversa dell’altra, di cui una dice di non aver lasciato il passaggio di 1.5 metri per i pedoni, non è assolutamente vero c’erano almeno 2 metri di spazio ed il veicolo non intralciava nessuno.
Sicuro del disguido della Polizia comunale di Locarno e della mancata comunicazione d’informazione, sono certo di questo disguido possa essere risolto con il ritiro delle multe”;
che in un rapporto del 20 gennaio 2005, l’agente che ha accertato la seconda infrazione si è così espresso sulle doglianze ricorsuali:
“Prima avviso di contravvenzione elevata il 07 agosto 2004 alle ore 03:50 da parte di un collega (249.a) ...
Durante i miei controlli non ho notato esposto l’avviso del collega, come presso la nostra centrale non vi era nessuna comunicazione da parte dell’agt. di quartiere, unicamente un comunicato verbale da parte del suff. di servizio, che avrebbe rimosso il veicolo al più presto.
Dopo otto giorni, a mio vedere tempo sufficiente per rimuovere il mezzo, elevavo la contravvenzione (136375).
Faccio notare, che sono pervenute diverse reclamazioni verbali da parte degli abitanti della zona, poiché il veicolo ostacolava la normale circolazione pedonale”;
che sull’inosservanza di cui alla decisione n. 31300/202 della Sezione della circolazione (posteggio su un marciapiede il 7 agosto 2004 senza ostacolo per i pedoni), il multato non contesta i fatti (“abbiamo parcheggiato il veicolo su un marciapiede il venerdì di sera del festival”), né evoca circostanze suscettibili di giustificare il suo agire;
ch’egli adombra invero “una fila di macchine parcheggiate sul marciapiede” (ricorso, primo paragrafo), ma non pretende essere stato il solo multato o lamenta altrimenti una qualsivoglia disparità di trattamento;
che a ragione l’autorità di primo grado ha ritenuto altresì una durata del parcheggio inferiore a 2 ore (infrazione n. 249.a), giacché non è dato di sapere quando è avvenuto il furto delle chiavi e – per altro verso – il successivo perdurare della situazione illecita non può essere imputato al contravventore;
che sotto questo profilo, la tesi di prima istanza merita pertanto conferma;
che la Sezione della circolazione non può essere invece seguita riguardo alla seconda multa: nulla induce infatti a dubitare delle affermazioni del multato riguardo alle difficoltà di rimozione del veicolo e al consenso della polizia comunale al fermo del medesimo fino alla consegna di nuove chiavi d’accensione; né risulta che il multato abbia atteso oltre l’arrivo delle chiavi per spostare la vettura;
che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi informazione circa la larghezza del passaggio lasciato ai pedoni, non bastando al riguardo – di fronte agli accertamenti discordanti del 7 e del 15 agosto inerenti al medesimo parcheggio – la generica affermazione di cui al già citato rapporto di polizia 20 gennaio 2005, stando al quale “il veicolo ostacolava la normale circolazione pedonale” (pag. 2 in alto);
che nella misura in cui censura la multa di fr. 120.– per i fatti del 15 agosto 2004, il ricorso si rivela quindi provvisto di buon diritto e la relativa decisione va annullata;
che il parziale accoglimento dell’impugnativa e la particolarità del caso concreto giustificano di rinunciare, tutto ben ponderato, al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui censura la decisione n. 31300/202, il ricorso è respinto e la risoluzione impugnata è confermata.
2. Nella misura in cui censura la decisione n. 31299/201, il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata è annullata.
3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
4. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).