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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.06.2006 30.2005.423

14 giugno 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,346 parole·~12 min·1

Riassunto

velocità eccessiva su strada stretta, abuso dei fari di priorità blu

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.423 34214/403

Bellinzona 14 giugno 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 16 dicembre 2005 n. 34214/403 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 16 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________, circolava a velocità eccessiva ed inadeguata creando pericolo ai pedoni su una strada stretta. Inoltre montava ed abusava illegalmente dei fari di priorità blu”.

                                         Fatti accertati il 27 luglio 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Contesta integralmente la descrizione dei fatti addebitatagli dagli agenti della Polizia comunale di __________, sostenendo in particolare che l’infrazione imputatagli concernente la velocità eccessiva e inadeguata non è stata commessa, poiché non stava circolando al di sopra del limite stabilito. Il ricorrente si duole inoltre dell’assenza di qualsiasi riscontro probatorio e afferma peraltro che tale accusa gli è stata contestata solo una settimana dopo l’accaduto, in occasione della stesura del verbale di interrogatorio. Eccepisce infine di aver azionato involontariamente sulla via pubblica il dispositivo a luci blu prioritarie.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr). Per l’art. 32 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello (cpv. 1). Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (cpv. 2).

                                         I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC). Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (26 cpv. 1 LCStr).

                                         A tenore dell’art. 29 LCStr, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata (art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Parimenti, secondo l’art. 93 cifra 2 prima frase LCStr, chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa.

                                 3.     Nella fattispecie la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, d’aver circolato a velocità eccessiva e inadeguata creando pericolo ai pedoni su una strada stretta e d’aver montato e abusato illegalmente dei fari di priorità blu.

                                 4.     In sede ricorsuale, l’insorgente eccepisce di non aver superato il limite di velocità stabilito allorquando si trovava nei pressi del __________. “La Polizia non ha portato prova alcuna a sostegno delle tesi dell’Ufficio giuridico della circolazione, ovvero del fatto che (il ricorrente) avrebbe viaggiato per un determinato tratto ad una velocità superiore ai 50/60 Km/h. Nel caso che occupa, la Polizia non era alla guida di un’auto civetta, veicolo munito dell’apposita apparecchiatura per il rilevamento elettronico della velocità, e nemmeno stava procedendo ad un normale controllo radar” (cfr. ricorso pag. 3, punto 5). Orbene, il ricorrente mette in dubbio l’affidabilità dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, dolendosi della mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili che possano confermare quanto ritenuto a suo carico.

                                 5.     Nel rapporto di segnalazione 11 agosto 2005, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto segue: “in considerazione della velocità si decideva di seguire la vettura e di fermarla visto che procedeva ad una velocità inadeguata al tracciato menzionato e che inoltre sul campo stradale vi era una forte affluenza di pedoni e la velocità massima per quel tragitto è di 50 Km/h, velocità di sicuro non rispettata”.

                                 6.     Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Riguardo all’assenza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, giova ricordare che l’accertamento di un’infrazione può avvenire anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si sottolinea pertanto come gli accertamenti e le osservazioni di agenti denuncianti siano, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è indispensabile disporre di fotografie, filmati o altri mezzi di prova “tangibili”.

                                         In concreto, dopo aver raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti denuncianti, non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo l'agente denunciante – certo di aver notato che la velocità era “di sicuro non rispettata” (cfr. rapporto citato, secondo paragrafo) – possa ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in sanzioni amministrative o penali. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti di polizia, a ragione ritenuti dall’autorità di primo grado.

                                         Si rileva inoltre che nel verbale di interrogatorio 5 agosto 2005 il ricorrente ammette che “andavo tra i 50/60 km/h e all’incrocio tra via __________ e il cavalcavia non ho rallentato la mia corsa” e che nei pressi dei __________ circolava “ad una velocità inferiore ai 50 km/h” (cfr. verbale citato, risposte n. 6 e 7), considerata inadeguata alle circostanze; solo in seguito egli cerca di giustificare l’ammissione dei fatti sostenendo quanto segue: “Tengo a precisare che, durante la stesura del verbale, l’agente __________ (non era presente al momento dei fatti) ha insistito sul fatto che, con la mia vettura sfrecciavo sulla strada (ove secondo lui vige il limite di 30 km) e ha, liberamente stimato (???) una velocità superiore ai 50/60 km orari, cosa che da parte mia è stata negata a più riprese, ma senza esito” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2 in fondo, presentate nell’ambito della procedura amministrativa di revoca della patente).

                                         A prescindere dalla questione di sapere se le critiche mosse nei confronti dell’agente verbalizzante siano fondate, non sarebbe comunque necessario esperire ulteriori accertamenti in merito all’eccessiva velocità: in effetti, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che il limite massimo sia stato rispettato, la multa si giustificherebbe in ogni caso alla luce dell’infrazione legata alla velocità inadeguata alle circostanze. Pertanto, l’argomentazione sviluppata dal ricorrente non è né liberatoria né tale da sminuire la sua imprudenza. Infatti, le caratteristiche del caso richiedevano l’adeguamento della velocità: come dimostra la documentazione fotografica allegata al ricorso, in quel tratto di strada la larghezza è di 3,50 metri e in quel momento vi erano diversi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze), circostanza rimasta incontestata. Il fatto di trovarsi in una via pubblica in cui è richiesta una particolare prudenza, imponeva a maggior ragione all’interessato di tenere una velocità adeguata onde evitare di mettere in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

                                         D’altronde, se il comportamento del ricorrente fosse stato incensurabile, mal si comprenderebbe la reazione iniziale degli agenti e, in particolare, il manifesto disappunto dimostrato con gli asserti epiteti che egli sostiene gli siano stati proferiti. Sintomatica in proposito è la domanda che a suo stesso dire gli sarebbe stata posta: “sei deficiente a comportarti in maniera simile?” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2).

                                         Tale reazione, a mente di questo giudice, non può essere legata al solo uso sconsiderato dei fari di priorità blu, ma lascia supporre che si riferisca a un gesto ancor più grave e pericoloso, ciò che ha del resto condotto l’autorità di primo grado a trasmettere in un primo tempo gli atti al Ministero pubblico, ipotizzando un’infrazione grave alla LCStr.

                                         Per quanto attiene alla mancata intimazione verbale della velocità inadeguata ed eccessiva – peraltro irrilevante ai fini della procedura, che è stata correttamente avviata con l’intimazione di contravvenzione 21 ottobre 2005 da parte della Sezione della circolazione –  risulta del tutto improbabile che il giorno dei fatti la polizia non abbia fatto notare all’insorgente tale infrazione, visto che l’intervento degli agenti denuncianti traeva giustificazione proprio da questo motivo. Infatti dal rapporto di segnalazione 11 agosto 2005 si desume inequivocabilmente che l’attenzione degli agenti è stata inizialmente attirata dalla velocità del veicolo condotto dal ricorrente, che procedeva in senso opposto; ciò che ha indotto gli agenti a invertire la loro direzione di marcia per seguirlo e fermarlo, dopo avere notato che in un secondo tempo aveva pure azionato il dispositivo di luci prioritarie.

                                         Di conseguenza, la contestazione del ricorrente relativa alla velocità eccessiva e inadeguata non è fondata.

                                 7.     Circa l’uso illegale dei fari di priorità blu, l’insorgente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli, “ritengo si di avere sbagliato”, ma adduce di non averlo fatto “con un proposito intenzionale” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene: “sbadatamente, con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato provvisoriamente nell’accendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso il mio domicilio” (cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).

                                         Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile.

                                         Risulta infatti perlomeno strano che dopo l’asserta involontaria accensione del dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo, “di invertire la direzione di marcia e tornare verso il domicilio”. Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui preteso, che il dispositivo non era sistemato soltanto “provvisoriamente” e quindi non era necessario “terminare di collegarlo al supporto dell’accendisigari una volta giunto in loco” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 1, punto 2).

                                         Si rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione ravvisata.

                                 8.     In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

                                         Visto quanto precede, la sanzione inflitta appare senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritiene – in via del tutto eccezionale – di poter contenere in fr. 150.-.

per questi motivi,                visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                             La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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