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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2006 30.2005.402

15 maggio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,136 parole·~6 min·1

Riassunto

Caccia alta, omessione di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, di un camoscio

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.402 166 190

Bellinzona 15 maggio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 166 190 del 25 novembre 2005 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona

viste                                  le osservazioni del 22 dicembre 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione del 25 novembre 2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.– e a un risarcimento di fr. 100.–, privandolo del diritto di cacciare per un anno, pena sospesa con la condizionale, per avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un camoscio maschio anzello.”

                                         Il fatto è stato accertato il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Divisione dell’ambiente nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     La Divisione dell’ambiente rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un camoscio maschio anzello.”

                                 3.     L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica asserendo che, non avendo trovato una penna sul posto dell’abbattimento, “era mia intenzione dirigermi nel cascinale per procedere all’iscrizione”. In sostanza egli ritiene:

                                         “1° - il ritiro immediato della licenza, un provvedimento alquanto inclemente;

                                          2° - la multa di franchi 300.– sproporzionata se paragonata all’infrazione commessa;

                                          3° - il risarcimento del capo abbattuto ingiustificato, considerato il fatto che ero in possesso della regolare licenza e l’animale risultava del tutto regolare, quindi già risarcito!” (cfr. ricorso 29 novembre 2005).

                                 4.     L’art. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall’art. 29 lett. a del relativo regolamento (RALCC; RL 8.5.1.1.1), secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il Comune e il luogo dell’abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).

                                         Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).

                                 5.     La violazione perpetrata dall’insorgente rientra senz’altro nel campo di applicazione della legge, in specie dell’art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza (non portando seco una penna per iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione il capo abbattuto). D’altronde, se avesse voluto evitare di incorrere nell’infrazione, gli sarebbe bastato lasciare l’animale sul posto dell’abbattimento e recarsi immediatamente al cascinale, distante, per suo stesso dire, pochi minuti da tale luogo, per procurarsi una penna.

                                         Per quanto attiene alla privazione del diritto di cacciare, il fatto è che l’art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme. Ora, l’insorgente non ha violato reiteratamente l’art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione, indipendentemente dal fatto a sapere se il ricorrente ha agito intenzionalmente o per negligenza, visto che in entrambi i casi si incorre nella stessa sanzione. Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.

                                         Per quanto attiene al risarcimento del camoscio si rileva che, come giustamente sottolineato dall’autorità dipartimentale e come già riportato in precedenza, tale provvedimento è previsto all’art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente era in possesso dell’autorizzazione annuale per la caccia alta e l’animale era cacciabile.

                                         La Divisione dell’ambiente precisa inoltre che “il risarcimento richiesto equivale al valore dell’animale morto che si differenzia dal valore vivo, nettamente superiore al primo. Il valore morto viene applicato quando il capo ucciso rientra nel contingente fissato (quindi capo potenzialmente cacciabile), mentre quello vivo quando il capo non è cacciabile. Il valore morto equivale grosso modo al valore della carne, mentre quello vivo ai costi per la sostituzione dell’animale. Va inoltre considerato che il camoscio in oggetto, essendo frutto di un’azione irregolare, avrebbe potuto essere sequestrato dal guardacaccia. Siccome è stato lasciato al cacciatore, quest’ultimo deve perlomeno pagare il valore morto della carne” (cfr. osservazioni 22 dicembre 2005 della Divisione dell’ambiente, pag. 3).

                                         Il ricorrente è quindi tenuto al risarcimento del camoscio, come fissato nella decisione impugnata.

                                 6.     La multa è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Non va poi disatteso che se, oltre all’infrazione di cui sopra, fosse stata comprovata la precisa volontà di omettere l’iscrizione, l’importo della multa sarebbe stato certamente superiore.

                                         In definitiva il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata di conseguenza.

                                         L’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.

per questi motivi                 visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         “Il signor RI 1, __________ è condannato:

·       al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento);

·       al risarcimento del camoscio maschio anzello per un importo di fr. 100. – (cento).”

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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