Incarto n. 30.2005.386 29486/410
Bellinzona 18 gennaio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sull’istanza di revisione 7 dicembre 2005 presentata da
RI 1
della sentenza 29 novembre 2005 con la quale questo giudice ha statuito sul ricorso contro la decisione 4 novembre 2005 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;
considerato in fatto e in diritto
che con decisione 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;
che contro la suddetta risoluzione la multata ha interposto ricorso, che è stato dichiarato irricevibile in limine litis da questo giudice con sentenza 29 novembre 2005, poiché tardivo;
che RI 1 presenta ora un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299 lett. c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);
che a sostegno della propria domanda l’istante produce due dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 1c e 1d) attestanti che il ricorso è stato inoltrato in data 24 novembre 2005 alle ore 22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre 2005, consid. B);
che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4 LPContr), ciò che è avvenuto in specie;
che alla luce delle nuove prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è tempestivo e quindi ricevibile in ordine;
che di conseguenza, l’istanza di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29 novembre 2005;
che visto l’esito dell’istanza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli artt. 299 CPP, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta e la decisione 29 novembre 2005 annullata.
2. È assegnato alla Sezione della circolazione un termine di 15 giorni per le osservazioni di merito.
3. Non si prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino (con annesso incarto).
Il presidente: La segretaria: